CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Sentenza n. 800/2023 del 20-04-2023
principi giuridici
Il diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al bene oggetto di usufrutto, ai sensi dell'art. 985 c.c., sorge al momento della realizzazione delle opere migliorative ed è trasmissibile agli eredi dell'usufruttuario, divenendo esigibile qualora tali miglioramenti sussistano al momento della restituzione del bene al nudo proprietario.
Ai fini della valutazione dei miglioramenti di cui all'art. 985 c.c., la destinazione economica di un'abitazione non muta in ragione della categoria catastale, rilevando unicamente che, al momento della restituzione, il bene abbia un valore superiore rispetto all'inizio dell'usufrutto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Trasmissibilità agli Eredi del Diritto all'Indennità per i Miglioramenti Apportati da Usufruttuario
La Corte d'Appello di Palermo si è pronunciata in merito a una controversia originata da lavori di ristrutturazione eseguiti da una persona, titolare di un diritto di usufrutto su un immobile di proprietà di un'altra. Alla morte dell'usufruttuaria, il suo erede ha citato in giudizio il nudo proprietario, chiedendo il pagamento di un'indennità per i miglioramenti e le addizioni apportate all'immobile durante il periodo di usufrutto.
Il proprietario dell'immobile si è opposto alla richiesta, eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva dell'erede dell'usufruttuaria, sostenendo che il diritto di usufrutto, essendo personale e non trasmissibile, si estingue con la morte del titolare, precludendo agli eredi l'esercizio di diritti non fatti valere in vita dall'usufruttuario. In secondo luogo, il proprietario contestava la natura dei lavori eseguiti, ritenendoli non miglioramenti, bensì abusi che avrebbero alterato la destinazione economica dell'immobile, in violazione delle norme che regolano l'usufrutto.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda dell'erede, condannando il proprietario al pagamento di un'indennità. Quest'ultimo ha quindi proposto appello, riproponendo le proprie eccezioni.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. In particolare, i giudici hanno chiarito che, sebbene il diritto di usufrutto sia intrasmissibile agli eredi, il diritto all'indennità per i miglioramenti apportati all'immobile durante l'usufrutto è un diritto di credito che nasce con la realizzazione delle opere e diviene esigibile al momento della restituzione del bene al nudo proprietario, qualora i miglioramenti sussistano ancora. Pertanto, tale diritto si trasmette agli eredi dell'usufruttuario.
La Corte ha inoltre respinto la tesi del proprietario secondo cui le opere eseguite avrebbero alterato la destinazione economica dell'immobile. I giudici hanno precisato che la destinazione economica di un'abitazione non muta in base alla sua categoria catastale e che l'unico elemento rilevante, ai fini del riconoscimento dell'indennità, è che il bene abbia, al momento della restituzione, un valore superiore a quello che aveva all'inizio dell'usufrutto, per effetto degli interventi realizzati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.