CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Sentenza n. 709/2026 del 19-03-2026
principi giuridici
In sede di determinazione dell'assegno divorzile, la contestazione specifica delle allegazioni relative al contributo personale ed economico fornito da un coniuge alla conduzione familiare e al sacrificio delle proprie aspettative professionali, ove non tempestivamente sollevata, preclude la successiva contestazione di tali circostanze.
Ai fini della valutazione della componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, la disparità economica tra gli ex coniugi, causalmente riconducibile alle scelte condivise durante il matrimonio in merito alla conduzione della vita familiare e alla divisione dei ruoli, giustifica il riconoscimento di un assegno volto a garantire al coniuge economicamente più debole un livello reddituale adeguato al contributo fornito, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
La revoca dell'assegnazione della casa familiare costituisce elemento rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assegno Divorzile: Rilevanza delle Scelte Familiari e del Sacrificio Professionale
La Corte d'Appello di Palermo si è pronunciata in una controversia relativa alla sussistenza e quantificazione dell'assegno divorzile, confermando la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge economicamente più debole.
La vicenda trae origine dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Il Tribunale aveva revocato l'assegnazione della casa familiare all'ex moglie, ma aveva contestualmente disposto a carico dell'ex marito il versamento di un assegno divorzile. L'uomo ha impugnato la sentenza, contestando l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno, sostenendo l'autosufficienza economica dell'ex coniuge e l'assenza di un effettivo sacrificio professionale durante il matrimonio.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, richiamando i principi consolidati in materia di assegno divorzile. I giudici hanno ribadito che, pur escludendo nel caso specifico la funzione assistenziale dell'assegno, data la situazione economica dell'ex moglie, è necessario valutare se il divorzio abbia determinato uno squilibrio economico significativo tra le parti e, in caso affermativo, se tale disparità sia causalmente riconducibile alle scelte condivise durante il matrimonio, in particolare alla divisione dei ruoli e al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Nel caso di specie, la Corte ha accertato una notevole disparità reddituale tra le parti, evidenziando come l'ex marito avesse conseguito redditi annuali significativamente superiori rispetto a quelli dell'ex moglie. Inoltre, i giudici hanno rilevato che l'ex moglie aveva specificamente allegato di essersi occupata prevalentemente della gestione della casa e dei figli, consentendo all'ex marito di dedicarsi alla propria carriera professionale. Tali circostanze, non contestate tempestivamente dall'ex marito, hanno portato la Corte a ritenere provato il nesso causale tra la disparità economica e le scelte familiari condivise.
La Corte ha altresì confermato la quantificazione dell'assegno divorzile, tenendo conto della notevole disparità reddituale, della lunga durata del matrimonio e dell'età dell'ex moglie, che rendeva difficile un suo reinserimento nel mondo del lavoro. Infine, i giudici hanno ritenuto irrilevante la circostanza che l'ex moglie avesse ereditato un immobile, in quanto tale circostanza non incideva sulla valutazione della componente perequativa dell'assegno, bensì su quella assistenziale, già esclusa nel caso di specie.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.