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CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

Sentenza n. 211/2022 del 11-05-2022

principi giuridici

Nella procedura di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'attività del notaio di integrazione dell'inventario, disposta dal giudice della volontaria giurisdizione a seguito di istanza di un creditore, va qualificata come svolta in qualità di ausiliario del giudice e non come attività professionale espletata su incarico dell'erede, anche se temporalmente successiva all'avvio della fase liquidatoria.

Nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata, il notaio che assiste l'erede non ha poteri investigativi o inquisitori, né il giudice ha competenza, se non per i casi previsti dalla legge, che si riferiscono essenzialmente ad ipotesi di disposizione dei beni ereditari.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Attività del Notaio nell'Inventario Erediatario: Natura Giuridica e Rilevanza del Ruolo di Ausiliario del Giudice


La pronuncia in commento affronta una questione complessa relativa alla qualificazione dell'attività svolta da un notaio nell'ambito di una procedura di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto dal professionista per il pagamento del compenso relativo a prestazioni inerenti la formazione della massa attiva da porre in liquidazione, includendo beni situati all'estero.
Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto il diritto del notaio al compenso, ritenendo che l'attività rientrasse nella fase di liquidazione dei beni ereditari e che fosse stata svolta su incarico di uno degli eredi. Tale decisione si fondava sull'assunto che l'attività del notaio, pur inserendosi temporalmente nella fase liquidatoria, costituisse una mera prosecuzione e integrazione della formazione dell'inventario.
La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo l'appello proposto dalla società debitrice. I giudici di secondo grado hanno posto l'accento sulla necessità di distinguere il ruolo del notaio nella fase di redazione dell'inventario da quello nella fase di liquidazione. Nella prima fase, il notaio agisce come ausiliario del giudice, traendo i suoi poteri dall'ordinanza giudiziale di nomina. Nella seconda fase, invece, il notaio opera come assistente dell'erede, in virtù di un incarico professionale conferitogli da quest'ultimo.
La Corte ha evidenziato come, nel caso specifico, le attività per cui il notaio aveva richiesto il compenso fossero state svolte in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale che gli aveva assegnato un termine per l'integrazione dell'inventario, con specifica indicazione dei beni situati all'estero. Tale ordinanza, secondo i giudici, doveva essere interpretata congiuntamente a un precedente provvedimento, dal quale emergeva chiaramente la volontà del giudice di disporre un supplemento di inventario al fine di includere beni precedentemente omessi.
Di conseguenza, la Corte d'Appello ha concluso che il notaio aveva agito nella veste di ausiliario del giudice, e non come professionista incaricato dall'erede. Tale qualificazione ha comportato il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa creditoria del notaio, in quanto il compenso per l'attività di integrazione dell'inventario era già stato liquidato in un separato procedimento.
La sentenza in commento sottolinea l'importanza di una precisa distinzione tra i ruoli del notaio nelle diverse fasi della procedura di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. La corretta qualificazione dell'attività svolta dal professionista è determinante ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa al compenso e della individuazione del soggetto tenuto al pagamento.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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