CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
Sentenza n. 233/2022 del 16-05-2022
principi giuridici
In caso di decesso del danneggiato per cause indipendenti dall'illecito, il risarcimento del danno biologico va commisurato alla durata effettiva della vita del soggetto leso, e non alla sua aspettativa di vita, cessando quest'ultima di essere un valore ancorato alla probabilità statistica.
In tema di responsabilità medica, qualora un paziente già affetto da una compromissione dell'integrità fisica subisca, a causa di un intervento mal eseguito, un'ulteriore compromissione rispetto a quella che sarebbe residuata in caso di corretta esecuzione, il danno risarcibile va determinato sottraendo all'ammontare tabellare corrispondente all'invalidità effettiva, l'ammontare tabellare corrispondente all'invalidità che sarebbe comunque residuata.
Il danno da lesione del rapporto parentale è un danno diretto, non riflesso, che si manifesta in termini di sofferenza interiore, compromissione della salute o contrazione delle abitudini di vita, la cui prova incombe sul danneggiato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Medica: Nesso Causale e Quantificazione del Danno in Caso di Premorienza del Paziente
La pronuncia in esame affronta un caso di responsabilità medica derivante da un intervento chirurgico oculistico ritenuto non conforme alle leges artis, che ha causato la perdita funzionale di un occhio del paziente. La vicenda, tuttavia, si complica a causa del decesso del paziente, avvenuto successivamente per cause non direttamente riconducibili all'intervento errato. La Corte d'Appello è chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione della sentenza di primo grado, che aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria presentata dagli eredi del defunto.
Il fulcro della controversia risiede nella sussistenza del nesso causale tra le presunte negligenze dei sanitari di una struttura ospedaliera e il decesso del paziente, nonché nella corretta quantificazione del danno risarcibile in considerazione della sua premorienza.
In particolare, gli eredi sostenevano che le ripetute polmoniti ab ingestis sofferte dal paziente, a seguito di una disfagia, e un presunto ritardo nell'adozione di adeguate misure terapeutiche da parte dei sanitari, avessero contribuito a causarne il decesso. La Corte d'Appello, tuttavia, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, escludendo la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra il decesso e le polmoniti ab ingestis.
La Corte ha basato la propria decisione sulle risultanze delle consulenze tecniche disposte nel corso del giudizio, che hanno evidenziato come la causa del decesso fosse da ricondursi ad un graduale esaurimento della funzione cardiaca, in un soggetto diabetico con grave encefalopatia di origine vascolare, e non ad una broncopolmonite ab ingestis. I giudici hanno sottolineato che la patologia respiratoria sofferta dal paziente al momento del decesso non aveva natura infettiva e non era, dunque, ascrivibile ad una polmonite ab ingestis, ma derivava direttamente dalla disfunzione cardiaca e dalla broncopneumopatia cronica ostruttiva preesistente.
Quanto alla quantificazione del danno, la Corte ha ribadito che, in caso di premorienza del paziente per cause non riconducibili all'evento lesivo, il risarcimento deve essere commisurato al periodo di tempo intercorso tra l'evento lesivo e il decesso, e non all'aspettativa di vita del paziente.
La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della liquidazione del danno, occorre tenere conto del cosiddetto "danno iatrogeno differenziale", ovvero della differenza tra il danno complessivamente subito dal paziente a seguito dell'intervento errato e il danno che si sarebbe comunque verificato in caso di corretta esecuzione dell'intervento.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il giudice di primo grado aveva erroneamente assunto a base di calcolo del danno la somma tabellare corrispondente all'invalidità residua del paziente, senza tenere conto del danno iatrogeno differenziale. Tuttavia, la Corte ha rigettato l'appello sul punto, in applicazione del principio della reformatio in peius, che impedisce al giudice d'appello di peggiorare la posizione dell'appellante in assenza di un appello incidentale della controparte.
Infine, la Corte ha confermato la decisione del giudice di primo grado in merito al rigetto della domanda risarcitoria per il danno da lesione del rapporto parentale, ritenendo non sufficientemente provata la sofferenza patita dagli eredi a causa della perdita funzionale dell'occhio del paziente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.