CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
Sentenza n. 470/2022 del 20-09-2022
principi giuridici
In materia di responsabilità per danni derivanti da parti comuni di un edificio condominiale, la legittimazione passiva spetta al condominio in quanto tale, in persona di tutti i condomini, e non al singolo condomino, anche qualora l'accesso a tali parti comuni avvenga attraverso la proprietà esclusiva di quest'ultimo.
In un condominio, anche minimo e privo di amministratore, per gli interventi di conservazione e manutenzione delle parti comuni, è necessaria la previa convocazione dell'assemblea condominiale, dovendosi applicare, in virtù del rinvio operato dall'art. 1139 c.c., l'art. 1105 c.c. dettato in materia di comunione.
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testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità per Infiltrazioni: Necessaria la Citazione del Condominio e non del Singolo Condomino
Una recente sentenza della Corte d'Appello si è pronunciata in merito alla responsabilità per danni derivanti da infiltrazioni d'acqua in un edificio condominiale, chiarendo un aspetto cruciale relativo alla legittimazione passiva in tali controversie.
La vicenda trae origine da un'azione risarcitoria promossa da alcuni soggetti, esercenti un'attività commerciale in un immobile, nei confronti di un altro condomino, proprietario di un'unità immobiliare sovrastante. Gli attori lamentavano danni alla loro attività a causa di copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalla proprietà del convenuto, addebitando a quest'ultimo negligenza ed omissioni nella manutenzione. In particolare, le infiltrazioni avevano causato un parziale crollo del tetto.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, condannando il convenuto al risarcimento del danno. Quest'ultimo, tuttavia, ha impugnato la decisione, eccependo, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, trattandosi di danni derivanti da parti comuni dell'edificio (tetto e grondaie), il soggetto passivamente legittimato sarebbe stato l'intero condominio.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. I giudici hanno evidenziato che, nel caso di specie, era incontestato che l'edificio fosse un condominio, composto da più unità immobiliari di proprietà esclusiva e da parti comuni. Hanno inoltre sottolineato che le cause delle infiltrazioni e del crollo erano state ricondotte, anche dalla perizia tecnica espletata in primo grado, al deterioramento e all'inefficienza delle grondaie e del tetto, ovvero a parti comuni dell'edificio ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile.
Di conseguenza, la Corte ha affermato che il soggetto legittimato a contraddire in giudizio era il condominio in quanto tale, e non il singolo condomino proprietario dell'unità immobiliare da cui si presumeva provenissero le infiltrazioni. I giudici hanno precisato che, in tali situazioni, è necessario convocare l'assemblea condominiale per deliberare gli interventi di manutenzione necessari, e che solo in caso di inerzia o impossibilità di formare una maggioranza, il singolo condomino può agire in giudizio.
La Corte ha quindi concluso che il convenuto non era il soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda risarcitoria, e che gli attori avrebbero dovuto citare in giudizio l'intero condominio. Per l'effetto, la sentenza di primo grado è stata riformata, con rigetto della domanda risarcitoria.
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