CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
Sentenza n. 351/2023 del 19-05-2023
principi giuridici
In ipotesi di compensazione impropria o atecnica, il giudice può procedere d'ufficio all'accertamento delle reciproche partite di dare e avere, senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, purché tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
La mancata costituzione dell'appellato contumace preclude la pronuncia sulle spese di lite in suo favore, non avendo questi espletato alcuna attività processuale e, conseguentemente, non avendo sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Compensazione "Atecnica" e Valutazione delle Pretese Reciproche: Un Accertamento Contabile nel Contratto d'Opera
La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia relativa a un contratto d'opera per la realizzazione di impianti tecnologici in un'abitazione privata. La vicenda trae origine da un giudizio instaurato dal committente per contestare il mancato completamento delle opere e la presenza di vizi, chiedendo il risarcimento dei danni. L'appaltatore, costituitosi in giudizio, aveva a sua volta richiesto il pagamento di ulteriori somme per lavori extra-contratto.
Il Tribunale di primo grado, rilevata la tacita rinuncia alla domanda principale da parte del committente, aveva rigettato la domanda riconvenzionale dell'appaltatore, ritenendo che il credito di quest'ultimo per le opere extra-contratto fosse inferiore all'importo necessario per il ripristino dei vizi accertati.
L'appaltatore ha impugnato la decisione, contestando l'applicazione del principio di compensazione "atecnica" e lamentando un'errata valutazione delle prove da parte del Tribunale.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno chiarito che, in caso di compensazione "impropria" o "atecnica", la valutazione delle reciproche pretese si traduce in un semplice accertamento contabile di dare e avere, che il giudice può effettuare d'ufficio, senza necessità di eccezione di parte o domanda riconvenzionale, purché tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente operato la compensazione "atecnica" sulla base del materiale probatorio acquisito, evidenziando come le opere extra-contratto eseguite dall'appaltatore fossero state in gran parte già conteggiate nella perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo. Pur riconoscendo ulteriori importi dovuti all'appaltatore per l'impianto di irrigazione e altri interventi, la Corte ha confermato che tali somme erano inferiori al costo necessario per la rimozione dei vizi riscontrati, confermando quindi il rigetto della domanda riconvenzionale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.