blog dirittopratico

3.861.337
documenti generati

v5.845
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

Sentenza n. 490/2023 del 12-07-2023

principi giuridici

Nel caso di cessione di crediti da corrispettivo di appalto, concessione o concorso di progettazione, l'opposizione della pubblica amministrazione debitrice ceduta, comunicata nei termini di legge al cedente e al cessionario, determina non solo l'inopponibilità, ma anche l'inefficacia della cessione stessa, anche inter partes.

Il mandato all'incasso conferito dal creditore al fine di consentire al mandatario di gestire i crediti e di agire nei confronti del debitore per il loro incasso, anche nel caso in cui il debitore rifiuti la cessione dei crediti, è valido qualora conferisca al mandatario la rappresentanza per riscuotere il credito sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sussistendo un duplice interesse del mandante a riscuotere il corrispettivo e del mandatario a gestire e riscuotere i crediti in nome e per conto del mandante.

In tema di prova dell'inadempimento contrattuale, qualora il debitore contesti l'esattezza della fatturazione e la possibilità di eventuali duplicazioni, il creditore ha l'onere di provare l'avvenuta erogazione della prestazione e la quantità della stessa, non potendo ritenersi sufficiente la mera produzione dei contratti e degli estratti dei tabulati, in assenza delle fatture collegate contenenti gli elementi idonei ad individuare le singole utenze di riferimento e a ricollegare gli importi indicati ai consumi effettivi di ciascuna utenza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Cessione di Credito e Mandato all'Incasso: Efficacia e Opponibilità alla Pubblica Amministrazione


La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia relativa al pagamento di un corrispettivo per la fornitura di energia elettrica da parte di un Comune. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società finanziaria, cessionaria di un credito vantato da una società fornitrice di energia nei confronti del Comune. Il Tribunale di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo, dando ragione al Comune.
La società finanziaria ha appellato la sentenza, contestando la decisione del Tribunale. In particolare, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado aveva erroneamente interpretato la normativa in materia di cessione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. La società finanziaria sosteneva che, in caso di rifiuto della cessione da parte del Comune, il mandato all'incasso conferito dalla società fornitrice di energia alla società finanziaria sarebbe rimasto valido ed efficace.
Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. L'ente locale ha eccepito, tra l'altro, la nullità del mandato all'incasso, in quanto ritenuto elusivo delle disposizioni che subordinano al consenso della Pubblica Amministrazione la validità della cessione del credito. Il Comune ha inoltre contestato l'ammontare del credito, lamentando una caotica fatturazione da parte della società fornitrice di energia.
La Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello, riformando la motivazione della sentenza di primo grado, ma confermando il rigetto della pretesa creditoria. I giudici hanno chiarito che, in base alla normativa applicabile all'epoca dei fatti, la cessione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione è condizionata sospensivamente al mancato rifiuto da parte dell'ente debitore. Nel caso di specie, il Comune aveva tempestivamente comunicato il proprio rifiuto alla cessione, rendendola inefficace anche tra le parti cedente e cessionario.
La Corte ha poi esaminato la questione della validità del mandato all'incasso conferito alla società finanziaria. I giudici hanno ritenuto che tale mandato fosse valido, in quanto conferito dalla società fornitrice di energia quando quest'ultima era ancora titolare del credito, a seguito del rifiuto della cessione da parte del Comune. La Corte ha evidenziato che il mandato all'incasso, pur essendo collegato al contratto di cessione, non ne condivide la causa illecita, trattandosi di un atto pienamente valido con cui la mandante ha conferito alla mandataria la rappresentanza per riscuotere il credito, anche nell'interesse di quest'ultima.
Tuttavia, la Corte d'Appello ha rigettato l'appello nel merito, confermando la decisione del Tribunale. I giudici hanno ritenuto che il Comune avesse contestato il credito azionato in giudizio dalla società finanziaria. La Corte ha evidenziato che la caotica fatturazione da parte della società fornitrice di energia aveva reso difficile per il Comune verificare l'esattezza della contabilizzazione delle forniture e dei consumi effettivi. La Corte ha ritenuto che la società finanziaria non avesse fornito una prova sufficiente del credito, non avendo prodotto in giudizio le fatture collegate ai tabulati di ### idonee ad individuare le singole utenze di riferimento e ricollegare gli importi indicati ai consumi effettivi di ciascuna utenza. La produzione di tali fatture era avvenuta tardivamente nel giudizio di primo grado, rendendola inammissibile.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25233 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.007 secondi in data 8 maggio 2026 (IUG:T0-931795) - 2275 utenti online