CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 4269/2020 del 16-09-2020
principi giuridici
È inammissibile l'appello proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, regolarmente eseguita ai sensi della legge n. 53/1994 mediante notifica a mezzo PEC del duplicato informatico della sentenza, sottoscritto digitalmente dal suo estensore, senza necessità di attestazione di conformità da parte dell'avvocato notificante.
La procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. e già depositata in atti al momento della costituzione in giudizio in primo grado, ove espressamente conferisca la facoltà di effettuare e ricevere notificazioni e comunicazioni, abilita il difensore costituito a notificare atti ai sensi della legge n. 53/1994.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Tardività dell'Impugnazione e Validità della Notifica PEC: Un Caso di Rigetto in Appello
La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata su un caso riguardante una richiesta di risarcimento danni, originariamente rigettata dal Tribunale di Viterbo. La vicenda trae origine da un atto di citazione in appello proposto da un soggetto contro una società designata dal ### di ### per le ### della ###, contestando la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda risarcitoria e compensato le spese legali.
L'appellante sosteneva l'erroneità della decisione del Tribunale e insisteva per l'accoglimento della sua richiesta di risarcimento. La società appellata, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività, evidenziando che la sentenza di primo grado era stata notificata via PEC al difensore dell'appellante oltre trenta giorni prima della proposizione dell'appello.
Il fulcro della controversia si è quindi spostato sulla validità della notifica via PEC della sentenza di primo grado e sulla sua idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. L'appellante contestava la regolarità della notifica, mentre l'appellata ne sosteneva la piena validità.
La Corte d'Appello ha ritenuto l'appello inammissibile. I giudici hanno accertato che la sentenza di primo grado era stata effettivamente notificata via PEC al difensore dell'appellante nel luglio 2019. La Corte ha respinto le eccezioni sollevate dall'appellante circa la presunta irregolarità della notifica, rilevando che il messaggio PEC indicava chiaramente la natura di "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 53/94". Inoltre, la Corte ha precisato che era stato notificato il duplicato informatico della sentenza, con indicazione del nome del file e firma digitale, senza necessità di attestazione di conformità da parte dell'avvocato. Infine, è stato verificato che il difensore notificante era munito di procura alle liti che lo abilitava a effettuare notifiche ai sensi della legge 53/1994.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, confermando la sentenza di primo grado. Le spese del giudizio di appello sono state poste a carico dell'appellante soccombente. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante.
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