CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 841/2021 del 03-02-2021
principi giuridici
Le norme dei regolamenti locali edilizi che, pur conducendo incidentalmente al risultato di assicurare una migliore coesistenza ed una più razionale utilizzazione della proprietà privata nell'interesse dei proprietari confinanti, tendono principalmente a soddisfare interessi di ordine generale, quali quelli inerenti alle esigenze igieniche o alla tutela dell'estetica edilizia, non hanno carattere integrativo delle disposizioni dettate nelle materie disciplinate dagli artt. 873 e ss. c.c., con la conseguenza che la violazione di tali norme dà luogo soltanto all'azione di risarcimento del danno.
La servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è una servitus altius non tollendi che, per potersi acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta, specificatamente destinate all'esercizio della servitù invocata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Tutela del Panorama e Rapporti di Vicinato: Limiti all'Esercizio del Diritto di Proprietà
La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata in merito a una controversia tra proprietari di immobili adiacenti, focalizzandosi sulla presunta lesione del diritto di veduta e di panorama a seguito di lavori di ristrutturazione eseguiti su un edificio limitrofo.
La vicenda trae origine dall'azione promossa dai proprietari di un fabbricato sito in una zona di pregio storico-monumentale della capitale, i quali lamentavano che l'installazione di macchinari per il condizionamento e la realizzazione di una sopraelevazione sulla terrazza dell'edificio adiacente, di proprietà di un fondo immobiliare, avessero deturpato l'aspetto architettonico e artistico del proprio immobile, limitando il godimento del panorama. Gli attori chiedevano pertanto la demolizione delle opere e il risarcimento dei danni subiti.
La società convenuta, gestore del fondo immobiliare, contestava la fondatezza delle pretese avversarie, eccependo l'assenza di servitù o altri diritti reali a fondamento della domanda e la legittimità delle opere realizzate. In primo grado, il Tribunale rigettava sia la domanda principale che la riconvenzionale.
La Corte d'Appello, investita della questione, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dai proprietari dell'immobile danneggiato. I giudici hanno innanzitutto rilevato che non era stato dimostrato l'esistenza di un ordine di demolizione emesso dalla pubblica amministrazione competente in relazione alle opere contestate. Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado non aveva accertato l'esecuzione di opere in assenza di concessione o in difformità totale dal titolo abilitativo.
La Corte ha poi ribadito la distinzione tra le norme dei regolamenti edilizi comunali che integrano le disposizioni del codice civile in tema di distanze, e quelle che, pur conducendo incidentalmente al risultato di assicurare una migliore coesistenza tra proprietà private, tendono principalmente a soddisfare interessi di ordine generale. Solo le prime possono dar luogo all'azione di riduzione in pristino, mentre la violazione delle seconde legittima unicamente l'azione di risarcimento del danno.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso l'applicabilità delle norme in materia di distanze tra edifici, in quanto i fondi non risultavano finitimi. Ha inoltre negato la sussistenza di un diritto alla tutela del decoro architettonico dell'edificio limitrofo, non essendo gli appellanti partecipanti al relativo condominio.
Quanto alla pretesa "servitù di panorama", la Corte ha precisato che essa configura una servitus altius non tollendi, servitù negativa non apparente, non suscettibile di essere acquisita per usucapione. Per la costituzione di tale servitù, oltre all'accordo tra le parti, è necessaria la presenza di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta, circostanza non riscontrata nel caso in esame.
Infine, la Corte ha escluso la sussistenza di un danno ingiusto risarcibile, non ricorrendo i presupposti di legge per configurare una lesione del diritto di proprietà degli appellanti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.