CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 1443/2022 del 03-03-2022
principi giuridici
Nei rapporti diretti tra traente e prenditore, l'assegno bancario privo di data o contenente una data successiva alla sua emissione, sebbene nullo come titolo esecutivo, costituisce promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, salvo prova contraria a carico dell'emittente.
Il coerede è legittimato a domandare l'adempimento integrale del credito ereditario, senza che ciò pregiudichi i rapporti patrimoniali interni tra i coeredi, i quali restano estranei all'ambito della tutela del diritto azionato e sono destinati ad essere definiti con la divisione ereditaria.
In sede di opposizione all'esecuzione, il creditore procedente può proporre domanda riconvenzionale per la costituzione di un nuovo titolo esecutivo, ma tale titolo non può sanare l'invalidità del titolo originario opposto, richiedendo l'inizio di una nuova e distinta esecuzione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assegno Postdatato e Promessa di Pagamento: Un'Analisi della Qualificazione Giuridica
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della validità e degli effetti giuridici di un assegno bancario postdatato, in particolare nel contesto di un'opposizione a precetto e di una domanda riconvenzionale per il pagamento del debito sottostante. La vicenda trae origine da un'opposizione a un atto di precetto intimato da un professionista per il pagamento di un assegno emesso da una cliente. Quest'ultima sosteneva che l'assegno fosse stato rilasciato a garanzia di un'obbligazione, mentre il professionista ne pretendeva il pagamento.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto l'opposizione, dichiarando l'invalidità dell'atto di precetto in ragione della natura postdatata dell'assegno, ritenendo tale circostanza ostativa alla sua qualificazione come valido titolo esecutivo. Contestualmente, aveva rigettato la domanda riconvenzionale del professionista volta ad ottenere il pagamento del proprio compenso.
La Corte d'Appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha ribaltato l'esito della domanda riconvenzionale, condannando la cliente al pagamento della somma originariamente portata dall'assegno. I giudici di secondo grado hanno fondato la loro decisione sul principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità dell'assegno postdatato, derivante dalla violazione delle norme imperative che ne disciplinano la funzione di strumento di pagamento a vista, non preclude la sua riqualificazione, nei rapporti diretti tra emittente e beneficiario, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 del codice civile.
Tale riqualificazione comporta l'inversione dell'onere della prova: spetta all'emittente, che ha riconosciuto l'esistenza di un debito attraverso l'emissione dell'assegno, dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto sottostante. Nel caso di specie, la cliente non aveva fornito alcuna prova del pagamento del compenso professionale dovuto al professionista, limitandosi ad allegare circostanze non suffragate da idonei elementi probatori.
La Corte ha, tuttavia, confermato l'accoglimento dell'opposizione al precetto, ribadendo il principio secondo cui l'invalidità del titolo esecutivo originario non può essere sanata dalla successiva costituzione di un nuovo titolo in sede di giudizio di opposizione. Il creditore, in tal caso, dovrà intraprendere una nuova azione esecutiva fondata sul titolo di nuova formazione.
Infine, la Corte ha precisato che il coerede è legittimato ad agire per l'intero credito ereditario, senza che ciò pregiudichi i rapporti interni tra i coeredi, destinati ad essere definiti in sede di divisione ereditaria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.