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CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sentenza n. 2427/2022 del 07-06-2022

principi giuridici

In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, il criterio di rivalutazione monetaria delle indennità, previsto dall'art. 6 della l. n. 206 del 2004 in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, con la conseguenza che i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Rivalutazione dell'Invalidità per Vittime del Dovere: Criteri di Valutazione e Benefici


La pronuncia in esame affronta il tema della rivalutazione del grado di invalidità riconosciuto a una vittima del dovere, nello specifico un appartenente alle forze dell'ordine che aveva contratto una patologia durante un servizio all'estero. La questione centrale verte sull'individuazione dei criteri medico-legali applicabili per la quantificazione dell'invalidità permanente, in particolare a seguito di un aggravamento delle condizioni di salute.
Nel caso di specie, il soggetto aveva già ottenuto il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici. Successivamente, a seguito di un peggioramento delle sue condizioni, aveva richiesto una rivalutazione del grado di invalidità. Il Tribunale di primo grado aveva accolto il ricorso, riconoscendo un incremento del grado di invalidità e condannando il Ministero dell'Interno all'erogazione dei conseguenti benefici economici.
Il Ministero appellava la decisione, contestando la percentuale di invalidità permanente determinata dal Tribunale, ritenendo erronea l'applicazione dei criteri previsti dal d.P.R. n. 181/2009, in particolare dell'art. 4, che disciplina la rivalutazione delle invalidità già riconosciute. Secondo il Ministero, per le istanze successive all'entrata in vigore della legge n. 206/2004, si sarebbero dovuti applicare unicamente i criteri di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativi all'accertamento dell'invalidità.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello del Ministero, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i criteri di rivalutazione previsti dall'art. 6 della legge n. 206/2004, che tengono conto dell'eventuale aggravamento fisico, del danno biologico e del danno morale, sono applicabili anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge stessa. Di conseguenza, i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009. La Corte ha evidenziato che l'art. 4 del d.P.R. n. 181/2009 si occupa dei criteri attraverso cui l'invalidità permanente va integrata con il danno biologico e con il danno morale, in una prospettiva di massimo favore per i beneficiari.
La decisione della Corte d'Appello si allinea all'orientamento giurisprudenziale prevalente, che mira a garantire una tutela ampia ed effettiva alle vittime del dovere, riconoscendo la necessità di una valutazione complessiva del danno subito, che tenga conto non solo della riduzione della capacità lavorativa, ma anche delle conseguenze sul piano biologico e morale. La Corte ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con la novità e complessità della questione controversa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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