CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 3073/2022 del 01-08-2022
principi giuridici
In tema di incarichi dirigenziali a contratto negli enti locali, l'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che prevede una durata minima di tre anni, integra l'art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.
Ai sensi dell'art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, il dipendente di una pubblica amministrazione al quale sia conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato da un ente locale è automaticamente collocato in aspettativa senza assegni, senza necessità di un formale provvedimento amministrativo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Incarichi Dirigenziali negli Enti Locali: Durata Minima e Tutela del Dirigente
La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata in merito a una controversia riguardante la legittimità della cessazione anticipata di un incarico dirigenziale presso un Comune. La vicenda trae origine dal conferimento di un incarico dirigenziale a un soggetto esterno all'amministrazione comunale, a seguito di una selezione pubblica. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prevedeva una durata legata al mandato elettivo del Sindaco. Tuttavia, a seguito delle dimissioni del Sindaco e della successiva nomina di un Commissario Prefettizio, l'incarico era stato confermato, seppur con una scadenza più breve. Con l'elezione di un nuovo Sindaco, il contratto è stato interrotto prima del termine inizialmente previsto.
Il ricorrente ha impugnato la cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo che la durata dell'incarico dirigenziale non potesse essere inferiore a tre anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, norma che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni. Il Tribunale di primo grado ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità della cessazione anticipata e ordinando la reintegrazione del dirigente, oltre al risarcimento dei danni.
Il Comune ha appellato la sentenza, contestando l'applicabilità dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 agli enti locali e sostenendo che l'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) costituisse norma speciale, prevalente rispetto alla disciplina generale. L'ente locale ha inoltre eccepito la nullità dell'incarico dirigenziale per presunta incompatibilità con un precedente incarico ricoperto dal dirigente presso un altro ente pubblico.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno ritenuto che l'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevede una durata minima di tre anni per gli incarichi dirigenziali, si applichi anche agli enti locali, integrando quanto previsto dall'art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha affermato che la previsione di una durata minima dell'incarico è volta a garantire al dirigente un periodo di tempo adeguato per esercitare le proprie funzioni e raggiungere gli obiettivi prefissati.
Inoltre, la Corte d'Appello ha respinto l'eccezione di nullità dell'incarico per incompatibilità, rilevando che il dirigente era stato posto in aspettativa dal precedente ente di appartenenza e che, successivamente, aveva svolto attività di collaborazione autonoma con tale ente, previa autorizzazione del Comune. La Corte ha sottolineato che l'art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 prevede la collocazione automatica in aspettativa dei dipendenti pubblici ai quali siano conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.