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CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sentenza n. 3511/2022 del 24-05-2022

principi giuridici

Nei contratti tra professionista e consumatore, è vessatoria, ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo, la clausola penale che prevede il diritto del mediatore al compenso, in misura identica a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, anche nel caso di mancata conclusione dello stesso per rifiuto del venditore di accettare una proposta di acquisto conforme all'incarico, qualora non sia collegata all'attività specificamente svolta dal mediatore e non sia oggetto di trattativa individuale.

La nullità delle clausole vessatorie nei contratti con il consumatore, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 206/2005, preclude la riduzione ad equità della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Clausola Penale Vessatoria nel Contratto di Mediazione Immobiliare: Profili di Nullità a Tutela del Consumatore


La pronuncia in esame affronta la delicata questione della validità di una clausola penale inserita in un contratto di mediazione immobiliare, con particolare attenzione alla tutela del consumatore. La vicenda trae origine da un incarico di vendita conferito a una società di mediazione immobiliare. Il proprietario dell'immobile, successivamente, rifiutava una proposta d'acquisto conforme alle condizioni stabilite nell'incarico. La società di mediazione, invocando una clausola penale contenuta nel contratto, richiedeva il pagamento di una somma pari alla provvigione pattuita per la vendita.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda della società di mediazione, ritenendo valida ed efficace la clausola penale. Tuttavia, la Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha ribaltato l'esito della controversia. I giudici di secondo grado hanno ritenuto fondato il motivo d'appello relativo alla natura vessatoria della clausola penale, in quanto inserita in un contratto tra un professionista (la società di mediazione) e un consumatore (il proprietario dell'immobile), e contenuta in un modulo prestampato.
La Corte d'Appello ha richiamato la disciplina del Codice del Consumo, che prevede una specifica tutela per il consumatore nei contratti stipulati con professionisti. In particolare, l'art. 33 del Codice del Consumo considera vessatorie le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno del consumatore. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la clausola penale, prevedendo il pagamento di una somma pari alla provvigione in caso di rifiuto ingiustificato del venditore di accettare una proposta d'acquisto conforme, determinava un eccessivo squilibrio contrattuale.
I giudici hanno evidenziato che la clausola penale era stata pattuita in misura predeterminata, senza alcun riferimento all'attività effettivamente svolta dall'agenzia immobiliare e/o alla sua quantità. Inoltre, la società di mediazione non aveva fornito alcuna prova di aver svolto un'attività di mediazione particolarmente intensa o onerosa nel breve periodo intercorso tra la sottoscrizione dell'incarico e il rifiuto della proposta d'acquisto.
La Corte d'Appello ha quindi dichiarato la nullità della clausola penale, ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo, in quanto vessatoria. Di conseguenza, ha rigettato le domande avanzate dalla società di mediazione nei confronti del proprietario dell'immobile, sia in via principale che in via subordinata. La Corte ha precisato che la nullità delle clausole vessatorie è una nullità di protezione, volta a tutelare il consumatore e a sanzionare il professionista che abbia abusato della propria posizione di contraente forte.
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testo integrale


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