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CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sentenza n. 4020/2022 del 13-06-2022

principi giuridici

In tema di notificazione alle persone giuridiche, la previsione che nell'atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e ne risultino specificate residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l'ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della società non avente personalità giuridica, ai sensi dell'art. 145, commi primo e secondo, c.p.c.

In tema di opposizione tardiva a convalida di sfratto, la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione dovuta a negligenza o omissione di un amministratore di società nel comunicare l'atto ad altro amministratore non configura caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell'art. 668 c.p.c., in quanto tale condotta è giuridicamente imputabile alla sfera della società.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della Notifica alla Sede Legale e Opposizione Tardiva a Sfratto per Morosità


La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata in merito a un caso di opposizione tardiva a convalida di sfratto per morosità, sollevando questioni rilevanti in tema di notifica alle persone giuridiche e di sussistenza dei presupposti per l'opposizione ex art. 668 c.p.c.
La vicenda trae origine da un procedimento di sfratto per morosità avviato da una società locatrice nei confronti di una società conduttrice. Il Tribunale di ### aveva convalidato lo sfratto, stante la mancata comparizione della conduttrice, e aveva emesso decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni. Gli amministratori della società conduttrice avevano quindi proposto opposizione ex art. 668 c.p.c., eccependo un vizio di notifica dell'atto di intimazione. Secondo gli opponenti, la società era amministrata con firma congiunta, e l'intimazione avrebbe dovuto essere notificata ad entrambi gli amministratori. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione.
La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado. In particolare, ha ritenuto infondato il motivo di appello relativo al vizio di notifica. I giudici hanno richiamato l'art. 145 c.p.c., che disciplina la notifica alle persone giuridiche, evidenziando come la notifica sia stata correttamente eseguita presso la sede della società, nelle mani di un amministratore. La Corte ha precisato che l'indicazione della qualità di rappresentante e dei dati personali del medesimo nell'atto da notificare è richiesta solo nel caso di notifica al rappresentante legale in luogo diverso dalla sede sociale, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
La Corte ha inoltre condiviso le valutazioni del Tribunale in merito all'insussistenza dei presupposti del caso fortuito o della forza maggiore, invocati dagli appellanti per giustificare la mancata conoscenza dell'intimazione di sfratto. Gli appellanti avevano sostenuto che l'amministratore che aveva ricevuto la notifica non aveva tempestivamente informato l'altro amministratore, impedendo così la partecipazione della società all'udienza di convalida. La Corte ha ritenuto che tale circostanza, pur potendo configurare una violazione degli obblighi di diligenza da parte dell'amministratore, non integra un caso fortuito o di forza maggiore rilevante ai fini dell'art. 668 c.p.c., trattandosi di una vicenda comunque imputabile alla sfera della società.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il motivo di appello relativo alla domanda di condanna per lite temeraria, formulata dalla società locatrice e disattesa dal Tribunale. Ha inoltre rigettato l'appello incidentale della società locatrice, relativo all'asserita tardività del ricorso ex art. 668 c.p.c., ritenendo che il termine di dieci giorni per l'opposizione decorresse dall'effettiva conoscenza della procedura esecutiva di rilascio.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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