CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 4107/2022 del 15-06-2022
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il convenuto non contesti tempestivamente l'avvenuta rottura di un bene ad opera di dipendenti del creditore né il conseguente danno per la sostituzione del bene stesso, tali fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
In assenza di accordo tra le parti sul corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori, il giudice può disattendere la maggiorazione percentuale del prezzo, pur prevista dalla normativa di riferimento, qualora non sia adeguatamente documentata la sussistenza dei presupposti giustificativi, quali la necessità di una consistente organizzazione di cantiere o la presenza di particolari soggezioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Accertamento Giudiziale del Corrispettivo Dovuto per Opere Edili in Assenza di Accordo Preventivo
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa al pagamento di opere edili eseguite presso un'abitazione privata, in assenza di un contratto scritto e di un preventivo concordato tra le parti. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una ditta edile nei confronti del committente per il mancato pagamento di una somma di denaro, ritenuta residua rispetto al costo totale dei lavori eseguiti.
Il committente si opponeva al decreto ingiuntivo, contestando l'esistenza del credito, la congruità dei prezzi applicati e la qualità delle opere realizzate. In via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa della rottura di una telecamera di videosorveglianza durante l'esecuzione dei lavori.
Il Tribunale, in primo grado, aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare la quantità, la qualità delle opere e la congruità del prezzo richiesto. Sulla base delle risultanze della CTU, il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che il committente avesse già versato una somma superiore a quella ritenuta congrua per i lavori eseguiti. Contestualmente, aveva accolto la domanda riconvenzionale, condannando la ditta edile al risarcimento del danno per la rottura della telecamera, in applicazione del principio di non contestazione.
La ditta edile appellava la sentenza di primo grado, lamentando, tra l'altro, la mancata pronuncia sulla decadenza del committente dal diritto di denunciare i vizi delle opere e sulla prescrizione dell'azione, nonché l'erronea valutazione delle risultanze della CTU.
La Corte d'Appello, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondate le censure relative alla decadenza e alla prescrizione, evidenziando che la questione principale era la determinazione del giusto corrispettivo per i lavori eseguiti, in assenza di un accordo preventivo. La Corte ha disposto il rinnovo della CTU, giungendo alla conclusione che il valore complessivo delle opere eseguite fosse superiore a quanto stabilito dal Tribunale in primo grado. Tuttavia, la Corte ha escluso l'applicazione di una maggiorazione del 20% sul prezzo dei lavori, ritenendo che non fossero state fornite adeguate motivazioni a supporto di tale incremento.
Di conseguenza, la Corte d'Appello ha condannato il committente al pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella già versata, ma inferiore a quella originariamente richiesta dalla ditta edile. La Corte ha confermato l'accoglimento della domanda riconvenzionale relativa al risarcimento del danno per la rottura della telecamera, ritenendo che la censura dell'appellante non avesse adeguatamente contestato la motivazione della sentenza di primo grado, basata sul principio di non contestazione.
Infine, la Corte d'Appello ha regolato le spese di lite in base all'esito complessivo della controversia, ponendole a carico del committente nella misura della metà e compensandole per il resto, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda principale e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.