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CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sentenza n. 4108/2022 del 15-06-2022

principi giuridici

La rinuncia agli atti del giudizio non deve essere notificata al convenuto contumace, non rientrando tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c.

La regolamentazione delle spese relative all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., deve essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Rinuncia agli Atti del Giudizio d'Appello e Regolamentazione delle Spese di Lite


La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata in merito a un giudizio d'appello avente ad oggetto contratti bancari, a seguito della rinuncia agli atti da parte degli appellanti. La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di ### che era stata impugnata.
Nel corso del giudizio di secondo grado, gli appellanti hanno depositato atti di rinuncia, motivati dal raggiungimento di un accordo transattivo con la società appellata costituita. Tale rinuncia è stata accettata da quest'ultima, con contestuale accordo sulla ripartizione delle spese legali. In particolare, uno degli appellanti ha concordato la compensazione integrale delle spese con l'appellata, mentre l'altro si è dichiarato disponibile a rimborsare le spese di lite alla stessa, nella misura che sarebbe stata liquidata dalla Corte. L'altra società appellata, in concordato preventivo, è rimasta contumace per l'intera durata del giudizio d'appello.
La Corte, preso atto delle rinunce e delle accettazioni, ha dichiarato l'estinzione del giudizio d'appello. In merito alle spese, ha dato atto dell'accordo di compensazione integrale tra una delle parti appellanti e l'appellata costituita. Ha, invece, condannato l'altro appellante al rimborso delle spese legali in favore dell'appellata costituita, quantificandole tenendo conto dell'attività effettivamente svolta nel giudizio, con particolare riferimento alla fase cautelare relativa alla richiesta di inibitoria. Nessuna statuizione è stata assunta in merito alle spese tra le parti costituite e l'appellata contumace, non avendo quest'ultima svolto alcuna attività difensiva.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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