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CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sentenza n. 4355/2022 del 14-11-2022

principi giuridici

I criteri medico-legali di cui al D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, volti a disciplinare in modo generale e uniforme la materia del riconoscimento e dell'aggravamento delle invalidità, si applicano anche alle vittime del dovere, in virtù del rapporto di integrazione tra il predetto decreto e l'art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, richiamato dall'art. 4, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 243/2006.

L'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere è pari, nell'ammontare, a quello spettante alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in applicazione dell'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha elevato a euro 500 l'importo di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e in ragione dell'intento perequativo sotteso alla legislazione in materia.

La decorrenza delle prestazioni economiche in favore delle vittime del dovere è determinata dalla data di entrata in vigore della norma agevolatrice, senza che possa farsi riferimento alla data di stabilizzazione dei postumi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Estensione dei Benefici Economici alle Vittime del Dovere: Un'Analisi della Giurisprudenza


La sentenza in esame affronta una complessa questione relativa all'estensione dei benefici economici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere. Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto che, a seguito di eventi lesivi subiti durante il servizio, ha richiesto il riconoscimento di specifiche elargizioni e assegni vitalizi.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto le richieste del ricorrente, riconoscendo il diritto alla speciale elargizione, all'assegno vitalizio mensile e allo speciale assegno vitalizio mensile. Il Ministero dell'Interno ha impugnato tale decisione, contestando diversi aspetti, tra cui il riconoscimento del danno morale, la quantificazione dell'assegno vitalizio mensile, la decorrenza degli assegni vitalizi e il riconoscimento di rivalutazione e interessi.
La Corte d'Appello ha respinto integralmente l'appello del Ministero, confermando la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo al riconoscimento del danno morale, evidenziando che la normativa applicabile prevede espressamente tale riconoscimento, commisurandolo all'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo subito dalla vittima. Nel caso specifico, la Corte ha considerato rilevante l'esposizione del soggetto a radiazioni derivanti da proiettili con uranio impoverito durante il servizio in territorio estero, nonché le conseguenze patologiche e gli interventi chirurgici subiti.
La Corte ha inoltre respinto la contestazione relativa alla quantificazione dell'assegno vitalizio mensile, confermando l'estensione alle vittime del dovere dell'incremento previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. A tal proposito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha affermato il principio di parità di trattamento tra le diverse categorie di vittime.
Infine, la Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla decorrenza degli assegni vitalizi e al riconoscimento di rivalutazione e interessi, precisando che la decorrenza deve essere individuata nella data di entrata in vigore della norma agevolatrice e che il Tribunale aveva correttamente riconosciuto solo gli interessi legali, senza cumularli con la rivalutazione.
La decisione della Corte d'Appello si pone in linea con la giurisprudenza consolidata in materia, che tende a favorire un'interpretazione estensiva delle norme a tutela delle vittime del dovere, equiparandole, per quanto possibile, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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