CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 5419/2022 del 30-08-2022
principi giuridici
Le direttive europee in materia di specializzazioni mediche, segnatamente la direttiva 82/76/CEE trasfusa nella direttiva 93/16/CEE, pur prevedendo un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi, non impongono agli Stati membri l'uniformità di disciplina e di trattamento economico nel tempo, né contengono una definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata o criteri per la sua determinazione.
La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti; tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina.
L'azione volta ad ottenere l'incremento annuale dell'importo della borsa di studio, sulla base del tasso programmato di inflazione, nonché la sua rideterminazione triennale, sulla base del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dal ### fondata sull'art. 6 comma 1 D.L.vo 8.8.1991 n. 257, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 1 c.c.
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testo integrale
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sintesi e commento
Mancata Attuazione delle Direttive Europee in Materia di Retribuzione dei Medici Specializzandi: Profili di Responsabilità dello Stato
La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata su una controversia riguardante il diritto al risarcimento del danno invocato da un medico specializzando, lamentando la mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di adeguata retribuzione durante il periodo di formazione specialistica.
La vicenda trae origine dal percorso formativo in psichiatria intrapreso dall'appellante a partire dall'anno accademico 1997/1998. La professionista, titolare di borsa di studio ai sensi del decreto legislativo n. 257/1991, ha contestato la disparità di trattamento economico rispetto a quanto previsto dal successivo decreto legislativo n. 368/1999, attuativo della direttiva 93/16/CEE, lamentando altresì l'omesso adeguamento annuale e la rideterminazione triennale della borsa di studio. In sostanza, la ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno quantificato nella differenza tra quanto percepito e quanto ritenuto dovuto in base alla normativa successiva, che ha previsto un trattamento economico più favorevole per i medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007.
I giudici di secondo grado, confermando la decisione del Tribunale, hanno respinto l'appello. La Corte ha rilevato che le direttive europee in materia di specializzazioni mediche, pur prevedendo un'adeguata remunerazione per l'attività formativa, non hanno imposto un preciso ammontare, lasciando agli Stati membri la discrezionalità nella determinazione del compenso. Di conseguenza, il decreto legislativo n. 368/1999, pur introducendo un trattamento economico più favorevole, non può essere considerato un mero strumento di attuazione delle direttive comunitarie, né può ritenersi che abbia attuato, con ritardo, il vincolo per lo Stato membro ad una specifica configurazione lavoristica della specializzazione medica.
La Corte ha inoltre escluso la sussistenza di una disparità di trattamento tra i medici che hanno iniziato la specializzazione prima e dopo l'anno accademico 2006/2007, ritenendo che il differimento dell'applicazione del nuovo trattamento economico risponda a legittime esigenze di gestione delle risorse finanziarie dello Stato.
Infine, la Corte ha affrontato la questione della mancata rideterminazione triennale e dell'incremento annuale della borsa di studio, sollevando d'ufficio l'eccezione di prescrizione quinquennale. I giudici hanno rilevato che la pretesa risarcitoria deriva da una specifica disposizione dell'ordinamento nazionale e non da un obbligo comunitario, con conseguente applicazione del termine prescrizionale breve. Inoltre, hanno evidenziato che gli adeguamenti automatici annuali erano stati oggetto di reiterati blocchi legislativi.
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