CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 5488/2022 del 08-09-2022
principi giuridici
In tema di locazione di immobili ad uso diverso da abitazione, la proposta del locatore di modificare in aumento il canone pattuito, al di fuori dell'aggiornamento ### configura una proposta di nuovo contratto, la cui conclusione è subordinata all'accettazione del conduttore.
Ove siano stati ceduti l'azienda e il contratto di locazione, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al soggetto che sia conduttore al momento del rilascio del bene locato, il quale risponde dell'integrale adempimento delle obbligazioni gravanti sul conduttore, conformemente alla funzione di garanzia reale del deposito stesso.
In materia di cessione del contratto, il cessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi del cedente, che non siano estinti prima della cessione, e risponde solidalmente verso il locatore ceduto delle obbligazioni non adempiute dal cedente, salva diversa volontà delle parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Indennità di Avviamento Commerciale e Modifica Unilaterale del Canone di Locazione: Un'Analisi della Sentenza
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa al diritto all'indennità di avviamento commerciale e alla restituzione del deposito cauzionale a seguito della cessazione di un contratto di locazione per uso commerciale. La vicenda trae origine da un contratto stipulato nel 2001 per la locazione di un immobile adibito alla vendita al dettaglio di abbigliamento per bambini. Nel corso del rapporto, la posizione di conduttore è stata assunta da un soggetto diverso dall'originario contraente a seguito di una cessione d'azienda.
La controversia è scaturita dalla proposta dei locatori, formulata in prossimità della scadenza del contratto rinnovato, di un nuovo accordo con un aumento significativo del canone mensile, superiore al mero adeguamento ISTAT. Il conduttore, non accettando la proposta, ha successivamente rilasciato l'immobile. Il conduttore ha quindi agito in giudizio per ottenere l'indennità di avviamento commerciale e la restituzione del deposito cauzionale. I locatori si sono costituiti chiedendo il risarcimento dei danni all'immobile e il pagamento dei canoni pregressi.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda del conduttore, ritenendo la cessazione del contratto imputabile esclusivamente a quest'ultimo per non aver accettato il rinnovo con il solo adeguamento ISTAT. Aveva inoltre negato la restituzione del deposito cauzionale per difetto di legittimazione attiva e condannato il conduttore al risarcimento dei danni all'immobile.
La Corte d'Appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado. I giudici hanno evidenziato come la legge sulle locazioni commerciali (Legge 392/1978) preveda una tutela rafforzata del conduttore, limitando la possibilità di aumentare il canone al solo adeguamento ISTAT, salvo la stipula di un nuovo contratto. La Corte ha interpretato la proposta dei locatori di un aumento del canone superiore all'adeguamento ISTAT come una proposta di un nuovo contratto, non accettata dal conduttore. Di conseguenza, la cessazione del rapporto è stata ritenuta imputabile ai locatori, con conseguente diritto del conduttore all'indennità di avviamento commerciale, pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto.
Quanto alla restituzione del deposito cauzionale, la Corte ha riconosciuto la legittimazione attiva del conduttore, ma ha rigettato la domanda, confermando la condanna al risarcimento dei danni all'immobile, accertati da una consulenza tecnica d'ufficio. I giudici hanno ritenuto il conduttore responsabile dei danni, in quanto subentrato nel contratto di locazione con tutti i diritti e gli obblighi del cedente. Tuttavia, la Corte ha escluso la debenza di un importo aggiuntivo richiesto per il ripristino dell'impianto elettrico, non essendo stato accertato il nesso causale tra tale spesa e lo stato dell'immobile al momento della riconsegna.
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