CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 5522/2022 del 12-09-2022
principi giuridici
Non integra il delitto di diffamazione la mera denuncia di fatti penalmente rilevanti, richiedendosi la consapevolezza, da parte del dichiarante, dell'attitudine offensiva delle espressioni utilizzate.
Nel caso di contestazione del concorso apparente tra il delitto di calunnia e quello di diffamazione, sussiste un rapporto di specialità, assorbendo il meno grave reato di diffamazione la denuncia della commissione di un reato nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, necessariamente consistente nell'attribuzione di un fatto disonorevole.
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, è necessario che l'agente abbia agito nella consapevolezza dell'innocenza del soggetto falsamente incolpato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Civile per Denuncia Penale: Necessaria la Prova della Mala Fede
La Corte d'Appello di ### si è pronunciata in merito a una controversia relativa alla richiesta di risarcimento danni derivante da una denuncia-querela ritenuta diffamatoria. La vicenda trae origine da una denuncia presentata da un soggetto, poi deceduto, nei confronti di un altro, accusato di aver sottratto ingenti somme di denaro a una società. A seguito di un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione, la persona accusata ha promosso un'azione civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della denuncia ritenuta infamante.
Il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria, principalmente per la mancata produzione in giudizio della denuncia-querela, rendendo impossibile valutare il suo contenuto potenzialmente lesivo. Inoltre, il Tribunale aveva evidenziato che la mera presentazione di una denuncia penale non costituisce di per sé diffamazione, richiedendo la consapevolezza, da parte del denunciante, dell'attitudine offensiva delle espressioni utilizzate.
L'appellante contestava la decisione del Tribunale, sostenendo che la denuncia-querela era stata effettivamente allegata all'atto di citazione e che, in ogni caso, il giudice avrebbe potuto desumerne il contenuto dagli atti dell'indagine penale. Inoltre, l'appellante riteneva erronea la valutazione del Tribunale in merito alla qualificazione giuridica della fattispecie e alla configurabilità dell'esimente prevista dall'articolo 598 del codice penale, lamentando l'omessa valutazione della denuncia-querela sotto il profilo del reato di calunnia.
La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la denuncia-querela non fosse stata effettivamente prodotta in giudizio e che, pertanto, il suo contenuto non fosse conoscibile dal giudice. Pur riconoscendo che la fattispecie avrebbe dovuto essere valutata anche sotto il profilo del reato di calunnia, la Corte ha evidenziato la mancanza di elementi probatori atti a dimostrare che il denunciante avesse agito nella consapevolezza dell'innocenza dell'accusato. Al contrario, dagli atti del procedimento penale emergeva che il denunciante era convinto della colpevolezza dell'odierno appellante. Di conseguenza, non essendo stato provato l'elemento psicologico richiesto per la configurazione del reato di calunnia, la domanda risarcitoria è stata respinta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.