CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 6774/2022 del 04-11-2022
principi giuridici
In materia di controversie relative a rapporti di locazione di immobili urbani, la competenza territoriale è inderogabilmente attribuita al tribunale del luogo in cui è situato l'immobile locato, ai sensi degli artt. 21 c.p.c. e 447-bis c.p.c., comma 2.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su contratti di locazione, è onere del locatore produrre i titoli posti a fondamento della pretesa creditoria, mentre è onere del conduttore fornire elementi probatori idonei a contestare l'esistenza o l'ammontare del credito azionato.
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testo integrale
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sintesi e commento
Derogabilità della Competenza Territoriale nei Contratti di Locazione: Un'Analisi alla Luce della Giurisprudenza
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni di locazione relativi a due unità immobiliari. L'opponente eccepiva, tra le altre cose, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, invocando una clausola contrattuale che individuava un foro diverso da quello del luogo in cui si trovavano gli immobili. In primo grado, il Tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
Avverso tale decisione, l'originario opponente proponeva appello, riproponendo l'eccezione di incompetenza territoriale e contestando la prova dell'esistenza del credito da parte della società locatrice. Lamentava, inoltre, presunte violazioni degli obblighi gravanti sulla locatrice, quali la manutenzione degli ascensori e la sostituzione del portiere, nonché irregolarità nella ripartizione degli oneri condominiali.
La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello. In primo luogo, ha ritenuto ammissibile l'appello, pur riconoscendo alcune difficoltà nell'individuazione delle censure mosse alla sentenza di primo grado. Nel merito, la Corte ha confermato la decisione del Tribunale in merito alla competenza territoriale, richiamando il disposto degli artt. 21 c.p.c. e 447 bis c.p.c., quest'ultimo che sancisce la nullità delle clausole di deroga alla competenza in materia di locazione di immobili urbani. I giudici hanno ribadito che la competenza in tali controversie spetta in via esclusiva al Tribunale del luogo in cui è situato l'immobile locato, trattandosi di competenza territoriale inderogabile.
Quanto al merito, la Corte ha rilevato che la società locatrice aveva prodotto in giudizio i contratti di locazione, titoli idonei a fondare la pretesa creditoria, mentre l'appellante si era limitato a riproporre contestazioni generiche, prive di supporto probatorio. In particolare, non aveva fornito elementi idonei a confutare la quantificazione degli oneri condominiali. Di conseguenza, la Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo provato il credito azionato e condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.