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CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sentenza n. 7805/2022 del 01-12-2022

principi giuridici

Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982 per il perfezionamento della notifica a mezzo posta, in caso di mancato ritiro del piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale, è qualificabile come termine a decorrenza successiva e, pertanto, computato ai sensi dell'art. 155, comma 1, c.p.c., escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale; ove il dies ad quem cada di sabato, detto termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, comma 5, c.p.c.

La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice, ivi compreso il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Tempestività Valutata alla Luce del Perfezionamento della Notifica Postale


La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata in merito alla tempestività di un'opposizione a decreto ingiuntivo, focalizzandosi sul momento di perfezionamento della notifica a mezzo posta. La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Tivoli per il mancato pagamento di forniture. La società ingiunta ha proposto opposizione, eccependo l'avvenuto pagamento e l'indeterminatezza della domanda. La società creditrice ha contestato la tardività dell'opposizione.
Il Tribunale di primo grado ha accolto l'opposizione, ritenendola tempestiva e accogliendo l'eccezione di avvenuto pagamento. La società creditrice ha impugnato la sentenza, contestando la valutazione del Tribunale sulla tempestività dell'opposizione.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado, sebbene con una diversa motivazione in merito al calcolo dei termini di notifica. I giudici hanno esaminato la documentazione relativa alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta tramite il servizio postale. In particolare, hanno considerato la data di spedizione della raccomandata contenente l'avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale, a seguito della temporanea assenza del destinatario.
La Corte ha precisato che, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982, la notifica si considera perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di avviso di deposito. Tuttavia, nel calcolo di tale termine, si applica l'articolo 155 del codice di procedura civile, che esclude il giorno iniziale e proroga la scadenza al primo giorno non festivo successivo, qualora il dies ad quem cada di sabato o in un giorno festivo.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente individuato il dies a quo per il computo del termine di perfezionamento della notifica. Tuttavia, correggendo tale errore e applicando correttamente i principi di cui all'articolo 155 del codice di procedura civile, la Corte ha concluso che l'opposizione era stata comunque proposta nei termini, poiché il termine di quaranta giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, tenuto conto della proroga al primo giorno non festivo successivo alla scadenza cadente di sabato, era stato rispettato. La Corte ha evidenziato che la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo è un atto processuale da compiersi fuori udienza, con la conseguenza che il termine per il suo compimento è soggetto alla stessa disciplina di proroga in caso di scadenza nella giornata di sabato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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