CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 1413/2023 del 31-03-2023
principi giuridici
Nel rito Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria e una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione; nel giudizio di opposizione possono essere dedotte circostanze di fatto ed argomenti in diritto anche differenti da quelli già addotti nella fase sommaria, purché fondati sui medesimi fatti costitutivi.
Le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di disoccupazione e di cassa integrazione non sono detraibili a titolo di aliunde perceptum dalle somme dovute a titolo di indennità risarcitoria per l'illegittima cessazione del rapporto di lavoro, trattandosi di somme che operano su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività.
Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordinanza di reintegrazione pronunziata all'esito della fase sommaria del rito Fornero è equipollente alla sentenza; qualora il lavoratore eserciti tempestivamente l'opzione, tale richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'indennità risarcitoria spettante al lavoratore deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto a lui spettante al tempo del licenziamento, ossia a quanto il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, comprendendo anche le mensilità aggiuntive ed il trattamento di fine rapporto.
Nel calcolo della retribuzione globale di fatto, il compenso per lo svolgimento di lavoro straordinario deve essere computato solo qualora costituisca una posta certa di retribuzione e non rientri nei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale.
Sulle somme dovute a titolo di indennità risarcitoria per l'illegittima cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa all'impugnazione di un licenziamento e alla corretta quantificazione dell'indennità risarcitoria spettante al lavoratore. La controversia trae origine da un rapporto di lavoro subordinato, formalmente inquadrato come apprendistato, interrotto da un licenziamento ritenuto illegittimo dal lavoratore.
Il lavoratore aveva adito l'autorità giudiziaria contestando il licenziamento e chiedendo, tra l'altro, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno subito. Il Tribunale, in prima istanza, aveva accolto parzialmente le richieste del lavoratore, dichiarando l'inefficacia del licenziamento e condannando la società datrice di lavoro alla reintegrazione e al pagamento di un'indennità risarcitoria.
Entrambe le parti avevano impugnato la decisione di primo grado. Il lavoratore lamentava l'errata quantificazione dell'indennità risarcitoria, in particolare con riferimento al mancato riconoscimento del lavoro straordinario e dei danni da svalutazione monetaria. La società datrice di lavoro, invece, contestava la nullità del contratto di apprendistato accertata dal Tribunale, l'erronea quantificazione delle somme detraibili a titolo di aliunde perceptum (ovvero quanto il lavoratore aveva percepito da altre attività lavorative nel periodo successivo al licenziamento) e la disposta reintegrazione, sostenendo che il lavoratore avesse già optato per l'indennità sostitutiva.
La Corte d'Appello ha esaminato le diverse questioni sollevate dalle parti. In primo luogo, ha confermato la nullità del contratto di apprendistato, ritenendo ammissibile l'eccezione sollevata dal lavoratore nella fase di opposizione, in quanto fondata sui medesimi fatti costitutivi già dedotti nella fase sommaria del giudizio.
Quanto all'aliunde perceptum, la Corte ha precisato che le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di disoccupazione o cassa integrazione non sono detraibili dall'indennità risarcitoria, trattandosi di prestazioni previdenziali che operano su un piano diverso rispetto agli incrementi patrimoniali derivanti dall'attività lavorativa. Tuttavia, ha accolto il motivo di reclamo incidentale della società datrice di lavoro relativo alla reintegrazione, rilevando che il lavoratore aveva tempestivamente esercitato il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva, determinando la risoluzione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la Corte ha limitato il periodo di riferimento per il calcolo dell'indennità risarcitoria alla data della richiesta dell'indennità sostitutiva.
Infine, la Corte ha parzialmente accolto il reclamo principale del lavoratore, riconoscendo che nel calcolo della retribuzione globale di fatto debbano essere considerate anche le mensilità aggiuntive e il trattamento di fine rapporto (TFR). Tuttavia, ha respinto la richiesta di includere il compenso per il lavoro straordinario, non essendo emersa la prova che tale prestazione avesse carattere non occasionale e costituisse parte integrante del normale trattamento economico del lavoratore. La Corte ha, inoltre, riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni da svalutazione monetaria e al pagamento degli interessi sulle somme via via rivalutate.
In definitiva, la Corte d'Appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, confermando la nullità del contratto di apprendistato, limitando il periodo di riferimento per il calcolo dell'indennità risarcitoria alla data della richiesta dell'indennità sostitutiva e riconoscendo il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni da svalutazione monetaria e al pagamento degli interessi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.