CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 1485/2023 del 07-04-2023
principi giuridici
L'adibizione sistematica e prevalente del personale infermieristico allo svolgimento di mansioni proprie degli operatori socio-sanitari o di figure ausiliarie, a causa della carenza cronica di tale personale, configura dequalificazione professionale, lesiva della dignità e dell'immagine professionale del lavoratore.
La liquidazione del danno da dequalificazione professionale, pur non potendo dirsi in re ipsa, può essere effettuata in via equitativa, tenendo conto della durata e della sistematicità dello svolgimento di mansioni inferiori, nonché della natura delle mansioni dequalificanti e della loro incidenza sulla professionalità del lavoratore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Demansionamento del Personale Infermieristico: la Carenza di Personale Ausiliario e il Diritto al Risarcimento
La pronuncia in commento affronta una problematica ricorrente nel settore sanitario: il demansionamento del personale infermieristico a causa della carenza di operatori socio-sanitari (OSS) e operatori tecnici ausiliari (OTA). La vicenda trae origine dal ricorso di un'infermiera professionale che lamentava di essere adibita, in maniera sistematica e prevalente, a mansioni inferiori rispetto al proprio inquadramento, quali l'igiene personale dei pazienti, il cambio della biancheria, il rifacimento dei letti e la movimentazione dei degenti.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la dequalificazione professionale e condannando l'azienda sanitaria locale (ASL) al risarcimento del danno. La ASL ha impugnato la sentenza, contestando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e delle declaratorie contrattuali, nonché l'omessa motivazione sulla determinazione del danno patrimoniale.
La Corte d'Appello ha confermato sostanzialmente la decisione di primo grado, pur riducendo in minima parte l'ammontare del risarcimento. I giudici hanno ribadito che, sebbene l'attività infermieristica implichi un contatto diretto con il paziente e la verifica delle sue condizioni generali, non giustifica l'adibizione ordinaria e continuativa a mansioni inferiori, estranee alla professionalità dell'infermiere, come la pulizia dei locali e il rifacimento dei letti.
La Corte ha riconosciuto che la carenza cronica di personale ausiliario aveva determinato una sistematica sostituzione di detto personale con gli infermieri professionali, corroborata dalle testimonianze raccolte. Pur ammettendo che alcune mansioni, come l'alimentazione e la movimentazione del paziente non autosufficiente, possano essere considerate complementari, la Corte ha sottolineato che altre attività, come la pulizia e il riordino dei locali, sono invece inferiori e non rientrano nelle competenze dell'infermiere.
La Corte ha quindi confermato il diritto al risarcimento del danno, presumendo la sussistenza di un pregiudizio alla dignità professionale e all'immagine lavorativa dell'infermiera, derivante dallo svolgimento prolungato e continuativo di mansioni inferiori. Tuttavia, tenuto conto dell'affidamento a ditta esterna del servizio di pulizia dei locali a partire da un certo periodo, la Corte ha ridotto la quantificazione del danno per il periodo successivo, riconoscendo che i compiti più dequalificanti non erano più stati espletati dalla lavoratrice, se non in casi eccezionali.
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