CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 2884/2023 del 21-04-2023
principi giuridici
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 82/76/CEE, spettante ai medici specializzandi che hanno frequentato corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991, sussiste anche in favore di coloro che hanno iniziato il corso di specializzazione nell'anno accademico 1982-1983, limitatamente al periodo di formazione successivo al 1° gennaio 1983.
La pretesa risarcitoria dei medici specializzandi, fondata sull'inadempimento dello Stato per omessa o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie, è soggetta al termine di prescrizione decennale, decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11.
In sede di liquidazione dell'indennizzo spettante ai medici specializzandi per il mancato recepimento delle direttive comunitarie, può farsi riferimento al criterio equitativo, assumendo quale parametro i criteri indicati all'art. 11 l. 370/1999, con applicazione degli interessi legali dalla data della domanda, ma senza rivalutazione monetaria, salvo prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Risarcimento per i Medici Specializzandi: Riconosciuto il Diritto all'Indennizzo per i Corsi Iniziati nel 1982
La Corte d'Appello di Roma, in seguito a una pronuncia della Corte di Cassazione, si è pronunciata in merito al diritto al risarcimento per un medico specializzando che aveva frequentato un corso di specializzazione negli anni '80. La vicenda trae origine dalla mancata o tardiva attuazione, da parte dello Stato Italiano, delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi.
Il medico aveva inizialmente richiesto un risarcimento per i danni subiti a causa della mancata percezione di una borsa di studio o di un'adeguata retribuzione durante il periodo di specializzazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo applicabile la prescrizione breve. La Corte d'Appello, in un primo momento, aveva escluso la possibilità di riconoscere un indennizzo, basandosi sul fatto che l'iscrizione alla scuola di specializzazione era avvenuta in un periodo antecedente all'obbligo di attuazione della direttiva comunitaria da parte dello Stato Italiano.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del medico, ha stabilito un principio di diritto fondamentale: l'ordinamento comunitario attribuiva ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a partire dal 29 gennaio 1982, data di notifica della direttiva agli Stati membri. Di conseguenza, qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso del 1982 doveva essere oggetto di una remunerazione adeguata, con decorrenza dal 1° gennaio 1983.
La Corte d'Appello di Roma, in sede di rinvio, si è quindi attenuta al principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Ha riconosciuto che la domanda del medico andava qualificata come richiesta di risarcimento danni per inadempimento dello Stato per omessa o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie. Ha inoltre confermato l'applicabilità del termine di prescrizione decennale, decorrente dall'entrata in vigore della legge che aveva parzialmente adempiuto agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.
Applicando i principi sanciti dalla Corte di Giustizia, la Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto del medico a ottenere una adeguata remunerazione per il corso di specializzazione, iniziato nell'anno accademico 1982-1983. La Corte ha liquidato l'indennizzo facendo riferimento al criterio equitativo, assumendo come parametro i criteri indicati dalla legge, e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, oltre agli interessi legali dalla data della domanda.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.