blog dirittopratico

3.903.099
documenti generati

v5.876
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sentenza n. 2884/2023 del 21-04-2023

principi giuridici

Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 82/76/CEE, spettante ai medici specializzandi che hanno frequentato corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991, sussiste anche in favore di coloro che hanno iniziato il corso di specializzazione nell'anno accademico 1982-1983, limitatamente al periodo di formazione successivo al 1° gennaio 1983.

La pretesa risarcitoria dei medici specializzandi, fondata sull'inadempimento dello Stato per omessa o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie, è soggetta al termine di prescrizione decennale, decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11.

In sede di liquidazione dell'indennizzo spettante ai medici specializzandi per il mancato recepimento delle direttive comunitarie, può farsi riferimento al criterio equitativo, assumendo quale parametro i criteri indicati all'art. 11 l. 370/1999, con applicazione degli interessi legali dalla data della domanda, ma senza rivalutazione monetaria, salvo prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risarcimento per i Medici Specializzandi: Riconosciuto il Diritto all'Indennizzo per i Corsi Iniziati nel 1982


La Corte d'Appello di Roma, in seguito a una pronuncia della Corte di Cassazione, si è pronunciata in merito al diritto al risarcimento per un medico specializzando che aveva frequentato un corso di specializzazione negli anni '80. La vicenda trae origine dalla mancata o tardiva attuazione, da parte dello Stato Italiano, delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi.
Il medico aveva inizialmente richiesto un risarcimento per i danni subiti a causa della mancata percezione di una borsa di studio o di un'adeguata retribuzione durante il periodo di specializzazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo applicabile la prescrizione breve. La Corte d'Appello, in un primo momento, aveva escluso la possibilità di riconoscere un indennizzo, basandosi sul fatto che l'iscrizione alla scuola di specializzazione era avvenuta in un periodo antecedente all'obbligo di attuazione della direttiva comunitaria da parte dello Stato Italiano.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del medico, ha stabilito un principio di diritto fondamentale: l'ordinamento comunitario attribuiva ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a partire dal 29 gennaio 1982, data di notifica della direttiva agli Stati membri. Di conseguenza, qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso del 1982 doveva essere oggetto di una remunerazione adeguata, con decorrenza dal 1° gennaio 1983.
La Corte d'Appello di Roma, in sede di rinvio, si è quindi attenuta al principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Ha riconosciuto che la domanda del medico andava qualificata come richiesta di risarcimento danni per inadempimento dello Stato per omessa o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie. Ha inoltre confermato l'applicabilità del termine di prescrizione decennale, decorrente dall'entrata in vigore della legge che aveva parzialmente adempiuto agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie.
Applicando i principi sanciti dalla Corte di Giustizia, la Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto del medico a ottenere una adeguata remunerazione per il corso di specializzazione, iniziato nell'anno accademico 1982-1983. La Corte ha liquidato l'indennizzo facendo riferimento al criterio equitativo, assumendo come parametro i criteri indicati dalla legge, e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, oltre agli interessi legali dalla data della domanda.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25749 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.007 secondi in data 9 giugno 2026 (IUG:JG-948248) - 1056 utenti online