CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 4640/2023 del 27-06-2023
principi giuridici
In tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, il proprietario del terreno irreversibilmente trasformato per la realizzazione di un'opera pubblica, che abbia rinunciato alla restituzione del bene, ha diritto al ristoro risarcitorio parametrato al valore di mercato del diritto di proprietà nella sua totalità, e non limitato al solo valore del diritto di superficie eventualmente costituito in favore di terzi.
In materia di responsabilità extracontrattuale, sussiste la legittimazione passiva e la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., sia del Comune che della cooperativa che abbiano concorso alla realizzazione dell'illecito consistente nell'occupazione appropriativa di un terreno, a nulla rilevando i rapporti interni tra le parti o l'eventuale esistenza di un diritto di superficie.
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può acquisire aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali, qualora ciò sia indispensabile per espletare il compito affidatogli, purché non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e prova delle parti, indicando le fonti di tali informazioni al fine di garantire il contraddittorio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Occupazione Illegittima di Terreni Privati per Edilizia Popolare: Profili di Responsabilità e Risarcimento del Danno
La pronuncia in commento trae origine da una complessa vicenda riguardante l'occupazione di un fondo rustico, da parte di una cooperativa edilizia, per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare. La controversia, protrattasi per diversi anni, ha visto contrapporsi il proprietario del terreno (e successivamente i suoi eredi) al Comune, alla cooperativa e al Commissario ad acta per gli usi civici.
Il nucleo della questione risiede nell'asserita illegittimità dell'occupazione, derivante dall'assenza di un valido titolo espropriativo e dalla contestata natura demaniale del bene. Inizialmente, il Comune aveva autorizzato la cooperativa ad occupare il terreno, ritenendolo parte del demanio civico. Successivamente, un Commissario ad acta aveva disposto il sequestro dell'area, contestando la legittimità delle delibere comunali.
Nel corso del giudizio, è intervenuta una conciliazione stragiudiziale tra il Commissario ad acta e la cooperativa, con la quale il Comune costituiva un diritto di superficie in favore della cooperativa, dietro pagamento di un corrispettivo. Tuttavia, il proprietario del terreno ha impugnato tale conciliazione, sostenendone l'inopponibilità nei suoi confronti e lamentando l'irreversibile trasformazione del fondo a seguito della costruzione degli edifici.
Il Tribunale, in primo grado, aveva dichiarato l'inefficacia della conciliazione e condannato in solido il Comune e la cooperativa al risarcimento del danno. Tale decisione è stata appellata da diverse parti, sollevando questioni di giurisdizione, legittimazione attiva e passiva, applicabilità di specifiche normative e quantificazione del danno.
La Corte d'Appello ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, rigettando l'eccezione sollevata dalla cooperativa. Ha altresì riconosciuto la legittimazione attiva degli eredi del proprietario, sulla base della documentazione prodotta e dell'accertamento, intervenuto nel corso del giudizio, della natura privata del terreno.
Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ha ribadito la responsabilità solidale del Comune e della cooperativa, in quanto entrambi coinvolti nell'illecito extracontrattuale. In particolare, è stato evidenziato come la conciliazione fosse stata siglata durante la pendenza di un giudizio sulla demanialità dei beni, circostanza nota sia al Comune che alla cooperativa.
La Corte ha poi affrontato la questione dell'applicabilità dell'art. 3 della legge ###/1988, che disciplina il risarcimento del danno in caso di occupazione illegittima di terreni destinati all'edilizia residenziale pubblica. A tale riguardo, è stato precisato che la normativa sopravvenuta non esclude il diritto del proprietario a chiedere il risarcimento del danno, rinunciando alla restituzione del bene.
Infine, la Corte si è pronunciata sulla quantificazione del danno, ritenendo che il risarcimento debba essere parametrato all'effettivo valore venale del terreno, considerando il diritto di proprietà nella sua interezza e non limitandosi al solo diritto di superficie. In accoglimento dell'appello degli eredi, è stato quindi determinato l'importo risarcitorio sulla base della valutazione contenuta nella consulenza tecnica d'ufficio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.