CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 523/2023 del 24-01-2023
principi giuridici
In tema di responsabilità dello ### da mancata attuazione di direttive comunitarie in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi, l'evocazione in giudizio, oltre che della ### del Consiglio dei ### anche di singoli ### non comporta alcuna conseguenza in termini di legittimazione sostanziale, trattandosi di articolazioni del ### della Repubblica.
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999.
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore, dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con esclusione della spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.
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testo integrale
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sintesi e commento
Mancato Recepimento delle Direttive Comunitarie sulla Retribuzione dei Medici Specializzandi: Prescrizione e Legittimazione Passiva
La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata in merito a una controversia che coinvolgeva numerosi medici specializzandi e i competenti Ministeri, unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione al mancato tempestivo recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la retribuzione degli specialisti in formazione. I medici, iscritti alle scuole di specializzazione tra il 1982 e il 1991, lamentavano il tardivo recepimento della normativa europea, avvenuto solo con il D.Lgs. n. 257/1991, che riconosceva il diritto alla remunerazione solo a partire dall'anno accademico 1991-92, escludendo di fatto coloro che avevano iniziato la specializzazione negli anni precedenti.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto parzialmente le domande di alcuni ricorrenti, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme a titolo di risarcimento, rigettando le altre pretese. Avverso tale decisione, diversi medici hanno proposto appello, contestando, tra l'altro, la mancata individuazione dei soggetti passivamente legittimati, l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione del diritto, il mancato riconoscimento del risarcimento per il mancato riconoscimento dei punteggi e l'inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa.
La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado per quanto riguarda la legittimazione passiva dei Ministeri, richiamando il principio secondo cui l'evocazione in giudizio dei singoli Ministeri, oltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non comporta alcuna conseguenza in termini di legittimazione sostanziale, trattandosi di articolazioni del medesimo soggetto.
Sul tema della prescrizione, la Corte ha ribadito i principi espressi dalla Corte di Cassazione, secondo cui il diritto al risarcimento del danno derivante dalla tardiva attuazione delle direttive comunitarie si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio solo in favore di coloro che risultavano beneficiari di sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Pertanto, la Corte ha confermato la decisione del Tribunale che aveva rilevato la prescrizione del diritto per la maggior parte degli appellanti, considerando che l'atto di citazione era stato notificato oltre il termine decennale.
In relazione al mancato riconoscimento del risarcimento per il mancato riconoscimento dei punteggi e all'azione di arricchimento senza causa, la Corte ha ritenuto che tali motivi fossero assorbiti dalla conferma della sentenza impugnata sull'intervenuta prescrizione del diritto. Inoltre, ha rigettato la domanda di arricchimento senza causa, stante il difetto del requisito della sussidiarietà, avuto riguardo all'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria.
Infine, la Corte ha rilevato la litispendenza per uno degli appellanti, avendo questi instaurato un identico e precedente giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per un altro appellante che aveva rinunciato agli atti, condannandolo al rimborso delle spese di lite.
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