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CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sentenza n. 5314/2023 del 24-07-2023

principi giuridici

In tema di appalto, qualora il committente accetti l'opera senza riserve, anche per facta concludentia, spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate.

In tema di appalto, la mancata contestazione tempestiva, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, della ricezione e dell'importo di una fattura emessa dall'appaltatore, comporta l'ammissione dell'esecuzione delle opere ivi contabilizzate e la spettanza delle somme corrispondenti.

In tema di appalto, la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore è legittima, ai sensi dell'art. 1460 c.c., qualora il committente risulti inadempiente all'obbligo di pagamento delle somme dovute per le opere già eseguite.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inadempimento Contrattuale e Sospensione dei Lavori: Analisi di un Appalto Contestato


La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a un contratto di appalto per lavori di completamento e cambio di destinazione d'uso di un immobile. La vicenda ha visto contrapporsi una società committente e un artigiano appaltatore, in merito al pagamento del corrispettivo pattuito e all'esecuzione di lavori aggiuntivi.
L'appaltatore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute, sia per la parte di corrispettivo originariamente concordata, sia per lavori extra resisi necessari a causa di presunte lacune progettuali. La società committente si era opposta al decreto, contestando la ricezione di alcune fatture, la spettanza delle somme richieste e lamentando, a sua volta, l'inadempimento dell'appaltatore per la sospensione dei lavori e per presunti ritardi.
Il Tribunale, in primo grado, aveva parzialmente accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo ma condannando la società committente al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente richiesta, ritenendo giustificata la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore a causa del mancato pagamento di quanto dovuto. Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda riconvenzionale della committente, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per il presunto inadempimento dell'appaltatore.
La società committente ha impugnato la decisione di primo grado, contestando l'interpretazione del contratto, la prova dell'esecuzione dei lavori e la legittimità della sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore. La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello.
I giudici di secondo grado hanno rilevato che la società committente non aveva tempestivamente contestato la ricezione di una delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, né il suo importo, né la spettanza delle somme ivi contabilizzate. Inoltre, avendo dedotto l'avvenuto pagamento di una somma significativa e la rimanenza di una percentuale minima, la committente aveva sostanzialmente ammesso l'esecuzione di una parte consistente delle opere oggetto del contratto.
La Corte ha ritenuto che, in applicazione del principio di non contestazione, dovesse considerarsi provata l'esecuzione di lavorazioni per un importo corrispondente a una percentuale rilevante dei lavori, che, secondo le stesse asserzioni della committente, sarebbero stati saldati. Avendo la committente accettato i lavori che assumeva di aver pagato ed essendo tornata nella disponibilità del cantiere, affidandone il completamento a terzi, era suo onere provare l'esistenza di vizi, prova che non era stata fornita.
La Corte d'Appello ha quindi confermato la decisione di primo grado, ritenendo legittima la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore a causa dell'inadempimento della committente, consistente nel mancato pagamento delle somme dovute.
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testo integrale


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