CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 5701/2023 del 11-09-2023
principi giuridici
Nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, contenuta nel modulo di domanda, non può essere ampliata con le "### allegate" al fine di includere il risarcimento del danno morale, restando il quantum risarcibile limitato a quanto indicato nel modulo stesso.
La competenza per materia delle ### specializzate in materia di impresa non preclude l'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità alle cause rientranti nella loro competenza, non sussistendo incompatibilità tra la materia del diritto d'autore e tale procedimento.
In tema di diritto d'autore, la riproduzione di un'opera fotografica senza il consenso del titolare dei diritti costituisce illecito, salvo che il riproduttore provi la propria buona fede, dimostrando di aver adottato tutte le cautele del caso mediante accesso al web da siti terzi e che l'immagine reperita non recava indicazioni relative all'autore o al copyright.
In tema di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla violazione del diritto d'autore su un'opera fotografica, in assenza di elementi specifici idonei a quantificare il danno subito, il giudice può fare ricorso al criterio del prezzo del consenso, tenendo conto delle tariffe applicate dal titolare del diritto per la concessione di licenze d'uso di opere simili, nonché della modalità di utilizzo illecito dell'opera, quali la diffusione sul web e la durata della pubblicazione.
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testo integrale
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sintesi e commento
Utilizzo Illegittimo di Fotografia Protetta da Diritto d'Autore: Valutazione del Danno e Criteri di Liquidazione
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla violazione del diritto d'autore su una fotografia. La vicenda trae origine dall'utilizzo non autorizzato di un'immagine ritraente un noto artista, protetta da copyright, da parte di una società operante nel settore dell'informazione economica. Il titolare dei diritti d'autore sull'immagine aveva adito il Tribunale, invocando il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito dell'illecito utilizzo.
Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, condannando la società convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni. Avverso tale decisione, la società convenuta proponeva appello, contestando, tra l'altro, l'ammissibilità del rito sommario utilizzato, la sussistenza dell'illecito e la quantificazione del danno.
La Corte d'Appello, pur confermando la sussistenza della violazione del diritto d'autore, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado in relazione alla quantificazione del danno risarcibile. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che, pur essendo accertato l'utilizzo non autorizzato dell'immagine, la liquidazione del danno non potesse basarsi sui criteri standardizzati proposti dal titolare dei diritti, bensì dovesse tener conto di elementi specifici del caso concreto.
In particolare, la Corte ha valorizzato l'esistenza di un tariffario applicato dal titolare dei diritti per la concessione in licenza di immagini simili, nonché la circostanza che l'utilizzo illecito era avvenuto online, con conseguente potenziale diffusione incontrollata dell'immagine. Tuttavia, è stato considerato anche il fatto che l'immagine era stata utilizzata in un contesto specifico e per un periodo di tempo limitato.
Pertanto, la Corte d'Appello ha optato per una liquidazione equitativa del danno, basata sul "prezzo del consenso", ovvero sul corrispettivo che sarebbe stato ragionevole richiedere per la concessione in licenza dell'immagine, incrementato in ragione della diffusione online e della durata dell'illecito. In definitiva, la Corte ha rideterminato l'ammontare del risarcimento, riconoscendo al titolare dei diritti una somma inferiore rispetto a quella liquidata in primo grado.
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