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CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sentenza n. 6854/2023 del 25-10-2023

principi giuridici

In tema di responsabilità da prodotto difettoso, il danneggiato deve provare il nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno subito, mentre il produttore deve fornire la prova liberatoria che il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto o che non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche dell'epoca.

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il termine di decadenza per la denuncia del vizio occulto decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del Produttore e Difetto di Conformità: Analisi di una Sentenza in Materia di Esplosioni Domestiche


Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Roma ha affrontato un complesso caso di responsabilità civile derivante da un'esplosione domestica, focalizzandosi sulla responsabilità del produttore di un piano cottura difettoso.
La vicenda trae origine da un'esplosione verificatasi in un'abitazione, causata da una fuga di gas proveniente da un piano cottura alimentato a GPL. I proprietari dell'immobile, danneggiato dall'esplosione, avevano citato in giudizio sia la società produttrice del piano cottura che il rivenditore, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda nei confronti del produttore, ritenendo accertato il difetto di fabbricazione del piano cottura e il nesso causale tra tale difetto e l'esplosione.
Il produttore ha impugnato la sentenza di primo grado, contestando la propria responsabilità e sollevando diverse eccezioni, tra cui la presunta carenza di legittimazione attiva dei proprietari dell'immobile, l'errata applicazione delle norme in materia di responsabilità del produttore e l'omessa valutazione di circostanze rilevanti, come l'asserito errato montaggio degli ugelli del gas e la mancata verifica della regolarità urbanistica dell'immobile.
La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno ritenuto decisive le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in appello, che ha confermato la presenza di un difetto di fabbricazione nel rubinetto del gas del piano cottura, difetto che ha determinato la fuga di gas e la conseguente esplosione.
La Corte ha sottolineato che, ai sensi della normativa in materia di responsabilità del produttore, incombe sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno subito. Una volta fornita tale prova, spetta al produttore dimostrare che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i proprietari dell'immobile avessero assolto l'onere probatorio a loro carico, dimostrando la presenza del difetto nel piano cottura e il nesso causale con l'esplosione. Il produttore, invece, non era riuscito a fornire la prova liberatoria richiesta dalla legge.
La Corte ha inoltre respinto le altre eccezioni sollevate dal produttore, ritenendo irrilevanti le circostanze relative all'asserito errato montaggio degli ugelli del gas e alla mancata verifica della regolarità urbanistica dell'immobile. In particolare, la Corte ha evidenziato che l'errato montaggio degli ugelli non era stato la causa della deflagrazione e che l'onda d'urto provocata dall'esplosione avrebbe comunque reso inagibile l'abitazione, anche in caso di rispetto della normativa antisismica.
La sentenza in commento conferma l'importanza della consulenza tecnica d'ufficio nei giudizi di responsabilità civile derivanti da prodotti difettosi e ribadisce i principi in materia di onere probatorio gravante sulle parti. La pronuncia sottolinea, inoltre, la necessità per i produttori di garantire la sicurezza dei propri prodotti e di rispondere dei danni causati da eventuali difetti di fabbricazione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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