CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 551/2024 del 25-01-2024
principi giuridici
Il diritto al risarcimento del danno derivante dal tardivo recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche ai medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, limitatamente al periodo compreso tra il 10 gennaio 1983 e la conclusione della formazione, a condizione che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE.
In materia di risarcimento del danno derivante dal tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE in tema di remunerazione dei medici specializzandi, l'importo di cui all'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, costituisce un parametro sufficiente a coprire l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano, salva la prova rigorosa di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio.
L'obbligazione risarcitoria derivante dal tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE in tema di remunerazione dei medici specializzandi, a seguito della quantificazione operata dall'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si configura come debito di valuta, con conseguente applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. in ordine alla decorrenza degli interessi legali.
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testo integrale
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sintesi e commento
Rimborso ai Medici Specializzandi: La Corte d'Appello di Roma ridefinisce i confini del diritto al risarcimento
La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata in merito a una complessa vicenda riguardante il diritto al rimborso per i medici specializzandi che, negli anni passati, non hanno ricevuto un'adeguata remunerazione durante il periodo di formazione. La questione trae origine dal mancato o tardivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi.
Il caso, che ha visto riunite diverse cause, coinvolge numerosi medici che hanno frequentato corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche. Questi professionisti lamentavano di non aver percepito alcuna remunerazione, in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea. Lo Stato italiano, infatti, aveva stabilito una borsa di studio annuale solo a partire dall'anno accademico 1991/1992, lasciando scoperti gli anni precedenti.
In primo grado, il Tribunale di ### aveva escluso la legittimazione passiva dei ### convenuti, rigettando le domande dei medici che avevano iniziato i corsi di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore di una specifica direttiva). Aveva invece accolto le domande dei medici iscritti successivamente, riconoscendo un importo di ### per ciascun anno accademico frequentato.
La Corte d'Appello, esaminando gli appelli proposti, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Innanzitutto, ha confermato la legittimazione passiva della ### del Consiglio dei ### quale soggetto istituzionale responsabile del recepimento delle direttive europee.
Nel merito, la Corte ha esteso il diritto al risarcimento anche ai medici iscritti prima del 29 gennaio 1982, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, a condizione che la specializzazione fosse comune a tutti gli ### membri o a due o più di essi. Tale decisione si basa su una recente sentenza della Corte di ### europea che ha chiarito come il diritto ad una adeguata remunerazione non possa essere limitato temporalmente ai soli medici specializzandi iscritti a partire dal 1° gennaio 1983. La Corte ha precisato che non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due ### dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate.
Per i medici iscritti successivamente al 29 gennaio 1982, la Corte ha confermato il termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento, decorrente dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore di una legge che aveva parzialmente colmato la lacuna normativa).
La Corte ha confermato l'importo di ### annui previsto dalla legge, ritenendolo sufficiente a coprire i pregiudizi subiti, salvo prova contraria da parte del danneggiato. Ha inoltre escluso la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, trattandosi di un'obbligazione di valuta.
Infine, la Corte ha parzialmente accolto il motivo di appello relativo alle spese di lite di primo grado, compensandole in parte, data la complessità della materia e l'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale all'epoca dell'instaurazione del giudizio.
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