CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 5664/2024 del 12-09-2024
principi giuridici
Il socio di società di capitali non è legittimato al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, salvo che si tratti di danni arrecati alla sfera personale del socio o di danni patrimoniali derivanti dalla perdita di opportunità personali, economiche e lavorative, o dalla riduzione del merito creditizio.
Il fallito è legittimato ad agire in giudizio per controversie afferenti rapporti patrimoniali inclusi nel fallimento, qualora emerga un radicale disinteresse degli organi della procedura, pur in presenza di una tutela giurisdizionale astrattamente invocabile.
La responsabilità del creditore nei confronti del fideiussore, per i danni che a questi sarebbero stati cagionati dall'inadempienza delle clausole del contratto costituente il titolo dell'obbligazione garantita, è configurabile esclusivamente sotto il profilo extracontrattuale, mentre l'inadempienza medesima può essere fatta valere dal fideiussore, nell'esecuzione del contratto di fideiussione, solo al fine di resistere all'azione proposta dal creditore per l'escussione della garanzia.
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testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Bancaria e Danno da Illegittime Pretese Creditorie: Profili di Legittimazione e Onere Probatorio
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda giudiziaria originata da pretese creditorie di istituti bancari ritenute, in larga parte, infondate, che avrebbero determinato il dissesto finanziario di due società, una società a responsabilità limitata (s.r.l.) e una società in nome collettivo (s.n.c.). Gli attori, persone fisiche legate alle società da vincoli familiari e societari, agivano in giudizio invocando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia in proprio che in qualità di eredi di un congiunto deceduto, imputando agli istituti bancari condotte illecite che avrebbero causato il fallimento della s.r.l. e l'esecuzione immobiliare a carico della s.n.c.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto integralmente le domande attoree, ritenendo, tra l'altro, che i danni patrimoniali avrebbero dovuto essere fatti valere dalle società e che non fosse stata fornita prova sufficiente della sussistenza dei danni lamentati a titolo personale.
La Corte d'Appello, investita del gravame, ha confermato sostanzialmente la decisione di primo grado, pur apportando alcune precisazioni in merito alla legittimazione ad agire. In particolare, i giudici di secondo grado hanno ribadito il principio secondo cui i soci di una società di capitali non sono legittimati a richiedere il risarcimento dei danni che costituiscono un mero riflesso del pregiudizio arrecato alla società, salvo che si tratti di danni arrecati alla sfera personale del socio, come il diritto all'onore o alla reputazione, o di danni patrimoniali derivanti dalla perdita di opportunità personali.
La Corte ha, inoltre, affrontato la questione dell'inerzia del curatore fallimentare, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che riconosce al fallito una legittimazione processuale di rimessa nell'ipotesi di disinteresse degli organi della procedura rispetto a rapporti e situazioni giuridicamente rilevanti. Tuttavia, nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che gli attori non avevano agito come legali rappresentanti della s.r.l. fallita.
Con riferimento alla s.n.c., la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad agire dei soci amministratori, attesa la loro qualità di titolari dell'intera società. Tuttavia, nel merito, ha confermato il rigetto delle domande risarcitorie, rilevando la mancanza di prova del nesso causale tra le condotte degli istituti bancari e i danni lamentati. In particolare, la Corte ha evidenziato che il fallimento della s.r.l. non poteva essere considerato un fatto causalmente ricollegabile alle condotte delle banche, in quanto non era stato provato che il fallimento fosse stato dichiarato unicamente per la presenza di debiti bancari poi rivelatisi infondati.
La Corte ha, infine, esaminato la posizione dei fideiussori della s.r.l., precisando che l'unica forma risarcitoria per cui sussiste una loro legittimazione è quella extracontrattuale, ostandovi per il resto il disposto dell'art. 1945 c.c. che consente al fideiussore di opporre al creditore solo le eccezioni che avrebbe potuto proporre la società garantita.
In definitiva, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, evidenziando la necessità di una rigorosa prova del nesso causale tra le condotte degli istituti bancari e i danni lamentati, nonché la distinzione tra i danni subiti dalla società e quelli subiti dai soci a titolo personale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.