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CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sentenza n. 1633/2025 del 03-05-2025

principi giuridici

Il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, in quanto ius status, è imprescrittibile, salva la prescrizione dei singoli ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.

Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005 per le vittime del dovere, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere: Imprescindibilità e Benefici Assistenziali


La pronuncia in esame verte sul riconoscimento dello status di vittima del dovere e sui conseguenti benefici assistenziali spettanti a un militare dell'Arma dei Carabinieri a seguito di un incidente occorso durante un servizio di soccorso stradale. Il militare, mentre era impegnato nelle operazioni di rilievo e regolamentazione del traffico a seguito di un incidente, veniva investito da un'auto, riportando gravi lesioni permanenti.
In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda del militare, riconoscendogli lo status di vittima del dovere e condannando il Ministero dell'Interno a corrispondergli i benefici previsti dalla legge, nei limiti della prescrizione decennale. Il Ministero appellava la sentenza, eccependo la prescrizione del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere e contestando la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e l'attività di servizio.
La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello del Ministero. In particolare, la Corte ha ribadito l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione che qualifica tale status come una "posizione soggettiva" tutelata dall'articolo 38 della Costituzione, volta a garantire forme di assistenza per coloro che hanno subito danni nell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività.
La Corte ha inoltre confermato la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e l'attività di servizio svolta dal militare, ritenendo che l'attività di vigilanza e soccorso stradale rientrasse nelle ipotesi previste dall'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005, che definisce le vittime del dovere. A tal proposito, ha evidenziato che, nel caso di specie, non era necessario un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, essendo sufficiente che l'evento dannoso si fosse verificato nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico e di tutela della pubblica incolumità.
Infine, la Corte ha respinto le censure del Ministero relative al diritto all'assegno vitalizio e all'elargizione, precisando che l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge n. 407/1998 era già applicabile alle vittime del dovere, mentre l'estensione prevista dall'articolo 2, comma 105, della legge n. 244/2007 riguardava un altro beneficio, ovvero lo speciale assegno vitalizio di ### 1.033 mensili. Quanto all'elargizione, la Corte ha chiarito che si trattava di una prestazione periodica, e non una tantum, e che pertanto i relativi importi non erano prescritti nei limiti del decennio antecedente alla domanda.
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testo integrale


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