CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 46/2026 del 13-01-2026
principi giuridici
Nel giudizio volto all'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, l'assenza di riscontri documentali e la mancata emersione, dalla prova orale, di elementi quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro e la presenza di direttive, ostano al riconoscimento della sussistenza del vincolo di subordinazione, anche in considerazione della semplicità delle mansioni svolte.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Onere della Prova e Valutazione Testimoniale nel Contesto del Lavoro Domestico
La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata in merito a una controversia relativa alla presunta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel settore domestico. La vicenda trae origine dalla domanda di una lavoratrice che rivendicava il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato continuativo, con conseguente diritto a differenze retributive e indennità di preavviso, in relazione a prestazioni svolte presso l'abitazione della convenuta per un determinato periodo.
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la natura subordinata del rapporto. La lavoratrice ha quindi impugnato la decisione, lamentando una presunta errata valutazione delle prove raccolte, in particolare delle dichiarazioni rese dai testimoni e delle ammissioni della controparte.
La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo infondate le doglianze dell'appellante. I giudici hanno sottolineato come, in assenza di documentazione a supporto, la prova orale non avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Pur riconoscendo che alcuni testimoni avessero confermato la presenza della lavoratrice presso l'abitazione della convenuta, la Corte ha evidenziato che tali testimonianze non erano sufficienti a provare la continuità del rapporto, l'osservanza di un orario di lavoro preciso o la presenza di direttive specifiche impartite dalla datrice di lavoro. In particolare, è stato rilevato che le testimonianze di alcuni soggetti erano di natura indiretta, basate su quanto riferito dalla lavoratrice, e pertanto considerate meno attendibili.
La Corte ha quindi ribadito l'importanza dell'onere della prova, che incombe sulla parte che agisce in giudizio per far valere un proprio diritto. Nel caso di specie, la lavoratrice non era riuscita a fornire una prova sufficiente della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado. Le spese processuali sono state poste a carico dell'appellante soccombente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.