CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sentenza n. 942/2020 del 27-07-2020
principi giuridici
È affetta da invalidità la delibera assembleare alla quale uno o più condomini non siano stati messi nelle condizioni di partecipare, in ragione della comunicazione, da parte dell'amministratore, del rinvio dell'assemblea precedentemente fissata.
In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire spetta unicamente al condomino pretermesso dall'avviso di convocazione dell'assemblea, sul quale grava l'onere di dedurre e provare i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti.
La legittimazione a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza spetta esclusivamente al condomino delegante e a quello che si ritenga falsamente rappresentato, e non anche agli altri condomini estranei a tale rapporto.
Il verbale dell'assemblea condominiale, ai fini della verifica dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c., deve contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore.
Eventuali interventi correttivi meramente materiali apportati al verbale successivamente alla chiusura dell'assemblea su disposizione del Presidente e con l'esecuzione da parte del segretario non comportano l'invalidità della relativa delibera allorquando le rettificazioni non abbiano inciso significativamente sul computo della maggioranza richiesta per l'assunzione della delibera stessa.
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testo integrale
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sintesi e commento
Impugnazione di Delibere Condominiali: Termini di Decadenza e Vizi di Convocazione
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda relativa all'impugnazione di delibere assembleari condominiali, focalizzandosi in particolare sui termini di decadenza previsti dall'art. 1137 del codice civile e sulla validità delle convocazioni assembleari.
Il caso trae origine dall'impugnazione, da parte di alcuni condomini, di due delibere assembleari assunte in data 28 maggio 2015 e 22 settembre 2015. Le attrici contestavano la validità delle delibere per una serie di vizi, tra cui l'irregolarità della convocazione, la mancanza del quorum costitutivo e deliberativo, nonché l'illegittimità delle decisioni assunte. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo tardiva l'impugnazione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c., tenuto conto anche delle disposizioni in materia di mediazione obbligatoria.
La Corte d'Appello, investita della questione, ha ribaltato parzialmente la decisione di primo grado. In primo luogo, ha ritenuto tempestiva l'impugnazione delle delibere, evidenziando come le attrici avessero correttamente avviato il procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine di decadenza previsto dalla legge. La Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione interrompe il termine di decadenza per l'impugnazione, che riprende a decorrere dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo. Nel caso di specie, le attrici avevano notificato l'atto di citazione in primo grado entro il nuovo termine di decadenza, calcolato a partire dal deposito del verbale di mediazione.
Nel merito, la Corte d'Appello ha accolto parzialmente le doglianze delle appellanti, annullando la delibera del 28 maggio 2015. I giudici hanno rilevato che una delle condòmine non era stata regolarmente convocata all'assemblea, in quanto l'amministratrice aveva precedentemente comunicato la revoca della convocazione per motivi di salute. La Corte ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 1136, comma 6, c.c., l'assemblea condominiale non può deliberare se non risulta che tutti i condomini siano stati regolarmente convocati, pena l'invalidità della delibera. Nel caso di specie, la mancata convocazione della condomina, giustificata dalla comunicazione di revoca, rendeva invalida la delibera assunta.
Per quanto riguarda la delibera del 22 settembre 2015, la Corte d'Appello ha rigettato le censure delle appellanti, ritenendo che le irregolarità nella convocazione fossero state sanate dalla presenza della condomina all'assemblea. I giudici hanno inoltre respinto le altre doglianze, relative alla mancanza del quorum costitutivo e deliberativo, alla regolarità delle deleghe e alla mancata indicazione degli argomenti posti in votazione.
Infine, la Corte d'Appello ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dalle appellanti nei confronti degli altri condomini, ritenendo che non fosse stata fornita la prova dell'esistenza e dell'ammontare dei danni subiti. Analogamente, è stata rigettata la domanda di condanna per lite temeraria, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello.
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