CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sentenza n. 1670/2022 del 13-12-2022
principi giuridici
Al fine della valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, è irrilevante che la parte istante vi abbia provveduto, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione della parte ad udienza fissa, qualora quest'ultima possieda tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto dall'articolo 297 c.p.c.
Nel processo civile vige il principio fondamentale della libertà delle forme, per cui gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Valida la Riassunzione del Processo Interrotto Anche con Atto Irrituale se Raggiunge lo Scopo
La Corte d'Appello di Salerno si è pronunciata su una vicenda processuale complessa, originata da un'opposizione a decreto ingiuntivo. Il caso trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ### a favore di una ### S.p.A. nei confronti di diversi soggetti, tra cui un ### e una ### S.r.l., per un importo di ### oltre interessi e spese. Gli ingiunti avevano proposto opposizione, contestando la pretesa creditoria per una serie di motivi, tra cui la violazione della normativa in materia di anatocismo e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Nel corso del giudizio di opposizione, il Tribunale aveva disposto l'interruzione del procedimento a seguito del decesso di uno degli opponenti. Successivamente, il co-opponente superstite aveva provveduto a riassumere il giudizio, tuttavia, anziché utilizzare la forma del ricorso prevista dall'art. 303 del codice di procedura civile, aveva optato per una "comparsa di riassunzione e citazione ad udienza fissa", notificandola alle controparti a mezzo del servizio postale.
Il Tribunale di ### aveva dichiarato l'estinzione del processo, ritenendo che l'atto di riassunzione fosse irrituale e che la notifica fosse avvenuta tardivamente, ovvero oltre il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. Avverso tale decisione, gli opponenti avevano proposto appello, contestando la violazione delle norme in materia di interruzione e riassunzione del processo, nonché l'errata valutazione delle risultanze processuali.
La Corte d'Appello di Salerno ha accolto l'appello, riformando l'ordinanza di estinzione. I giudici di secondo grado hanno richiamato il principio di diritto secondo cui, al fine della valida riassunzione del processo interrotto, non è determinante che la parte istante abbia provveduto con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, ma è sufficiente che abbia citato la parte ad udienza fissa, purché l'atto possieda tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto dall'articolo 297 c.p.c.
La Corte ha evidenziato che la "comparsa di riassunzione e citazione ad udienza fissa" notificata dall'opponente conteneva tutti gli elementi necessari per consentire la ripresa del processo, tra cui l'indicazione delle parti, l'oggetto della controversia e la volontà di proseguire il giudizio. Inoltre, la Corte ha rilevato che la notifica dell'atto era avvenuta tempestivamente, entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, come attestato dal timbro postale apposto sulla relata di notifica.
Pertanto, la Corte d'Appello ha concluso che l'atto di riassunzione, pur se formalmente irrituale, aveva raggiunto lo scopo di consentire la ripresa del processo, e che il Tribunale aveva erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata, rimettendo la causa al Tribunale di ### per la prosecuzione del giudizio di opposizione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.