CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sentenza n. 68/2024 del 12-04-2024
principi giuridici
In materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, l'art. 66 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha reintrodotto il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 19 della legge n. 576/80, applicabile alle prescrizioni non ancora maturate alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 247/2012.
La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense decorre, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 576/80, dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23 della medesima legge.
Costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione dei contributi previdenziali la comunicazione inviata al professionista, contenente l'esplicitazione della pretesa contributiva e la richiesta di adempimento, unitamente all'indicazione delle modalità di pagamento, manifestando inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Prescrizione dei Contributi Previdenziali Forensi: Applicazione del Termine Decennale a Prescrizioni Non Ancora Maturate
La Corte d'Appello di Salerno si è pronunciata in merito alla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (###), in una controversia originata dall'opposizione a diverse cartelle di pagamento. Il professionista appellante contestava le sentenze di primo grado che avevano rigettato le sue opposizioni, fondate sull'asserita prescrizione quinquennale delle pretese contributive.
Il Tribunale aveva respinto le opposizioni, ritenendo applicabile il termine decennale di prescrizione, in virtù della legge n. 247/2012 che ha specificato come la disciplina sulla prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali non si applichi alle contribuzioni dovute alla ###. L'appellante sosteneva che tale legge non avesse effetto retroattivo e che, pertanto, il termine quinquennale dovesse applicarsi al suo caso.
La Corte d'Appello ha confermato le decisioni di primo grado, ritenendo infondati i motivi di appello. I giudici hanno ribadito che, sebbene la legge n. 335/1995 avesse ridotto il termine di prescrizione dei contributi da dieci a cinque anni, la successiva legge n. 247/2012 ha espressamente escluso l'applicazione di tale termine ridotto alle contribuzioni dovute alla ###.
La Corte ha chiarito che il termine decennale si applica alle prescrizioni non ancora maturate alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012, ovvero al 2 febbraio 2013. Nel caso specifico, le pretese contributive, relative agli anni dal 2008 al 2015, non si erano ancora prescritte alla data del 2 febbraio 2013, pertanto, il termine applicabile è quello decennale.
I giudici hanno inoltre precisato che il termine di prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla ###, da parte dell'obbligato, della dichiarazione dei redditi. Nel caso in esame, l'appellante non aveva comunicato i redditi per l'anno 2008 e aveva provveduto ad inviare le dichiarazioni reddituali solo in date successive, interrompendo, peraltro, il decorso della prescrizione con comunicazioni successive.
La Corte ha infine respinto l'eccezione di nullità delle notifiche dei ruoli, rilevando che il professionista era stato debitamente informato delle omissioni contributive tramite comunicazioni inviate via PEC. Tali comunicazioni, contenenti l'esplicitazione della pretesa contributiva e la richiesta di adempimento, sono state ritenute idonee ad interrompere la prescrizione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.