CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sentenza n. 110/2019 del 17-01-2019
principi giuridici
La delega ad operare su conto corrente, rilasciata dal titolare ad un terzo, non configura, di per sé, né un contratto di donazione in favore del delegato, né il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di rappresentanza del delegante, ma comporta l'applicazione della normativa del mandato, con conseguente obbligo del delegato di rendere il conto al delegante o, in caso di decesso di quest'ultimo, ai suoi eredi.
Il contratto atipico di vitalizio assistenziale è risolubile per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora il vitaliziante ometta di adempiere, anche per un breve periodo, agli obblighi di assistenza materiale assunti nei confronti del vitaliziato, non trovando applicazione l'art. 1878 c.c. dettato in materia di rendita vitalizia.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Contratto di Vitalizio e Obblighi di Assistenza: Profili di Inadempimento e Risoluzione
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda successoria e contrattuale, originata da un contratto di vitalizio assistenziale stipulato tra una persona anziana e un soggetto terzo, poi deceduto. La controversia, giunta in grado di appello, verteva principalmente sulla presunta violazione degli obblighi di assistenza assunti dal vitaliziante e sulle conseguenze patrimoniali derivanti dalla risoluzione del contratto.
Il caso trae origine da un'azione legale promossa dalle eredi di una signora, volta ad ottenere la restituzione di somme prelevate dal conto corrente della madre da parte di un uomo, delegato ad operare sullo stesso, e la risoluzione per inadempimento del contratto di vitalizio assistenziale stipulato con quest'ultimo. In primo grado, il Tribunale aveva parzialmente accolto le domande delle attrici, condannando l'erede del delegato alla restituzione di una somma di denaro e dichiarando la risoluzione del contratto di vitalizio.
La Corte d'Appello, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dall'erede del delegato, ha confermato integralmente la decisione di primo grado. I giudici hanno preliminarmente rilevato che l'obbligo di rendiconto in capo al delegato era già stato accertato con sentenza non definitiva, passata in giudicato interno per mancata impugnazione. Di conseguenza, l'erede del delegato non poteva sottrarsi a tale obbligo.
Nel merito, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa l'inadempimento degli obblighi di assistenza assunti dal vitaliziante. Pur riconoscendo la sussistenza di una relazione affettiva tra le parti, la Corte ha evidenziato come non fosse stata fornita alcuna prova del fatto che il vitaliziante avesse effettivamente provveduto al sostentamento e alla cura della vitaliziata, come previsto dal contratto. In particolare, la Corte ha sottolineato la mancanza di giustificazioni plausibili per i prelievi effettuati dal conto corrente della vitaliziata, ritenendo che tali prelievi non fossero riconducibili alle esigenze di mantenimento e cura della stessa.
La Corte ha altresì respinto la tesi dell'appellante secondo cui i prelievi effettuati negli ultimi mesi di vita della vitaliziata costituissero donazioni remuneratorie. A tal proposito, i giudici hanno evidenziato come non fossero stati allegati elementi idonei a dimostrare l'intento liberale della signora, né la sussistenza dei presupposti per configurare una donazione di tale natura.
In definitiva, la Corte d'Appello ha confermato la risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale per inadempimento degli obblighi di assistenza, ribadendo l'importanza del rispetto degli impegni contrattuali assunti e la necessità di fornire adeguata prova dell'adempimento degli stessi. La pronuncia ribadisce, inoltre, la distinzione tra la delega ad operare su un conto corrente e il contratto di mandato, sottolineando come la prima non implichi necessariamente l'esistenza del secondo e, di conseguenza, l'obbligo di rendiconto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.