CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sentenza n. 653/2022 del 13-06-2022
principi giuridici
In tema di usucapione di bene in comproprietà, il comproprietario che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, per usucapire la quota degli altri comunisti, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente la mera astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.
La circostanza di non avere depositato una o più delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., preclude alla parte di svolgere quelle difese, allegazioni o produzioni, che, a pena di decadenza, dovevano essere formulate con la memoria non depositata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Usucapione di Bene Comune: Necessaria Prova di Possesso Esclusivo e Inequivocabile
La Corte d'Appello di ### si è pronunciata in merito a una controversia avente ad oggetto l'usucapione di un immobile sito in una frazione montana. Un soggetto aveva citato in giudizio i "### di ###", un gruppo di persone identificato come proprietario catastale del bene, al fine di vedersi riconosciuta la proprietà esclusiva per usucapione. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda e l'attore aveva impugnato la decisione.
Il ricorrente sosteneva di aver posseduto l'immobile in modo pacifico, pieno, diretto, continuato ed esclusivo per oltre vent'anni, tanto da averlo inglobato nella propria abitazione. I convenuti, costituitisi come appartenenti al gruppo "### di ###", contestavano l'esclusività del possesso, affermando che l'immobile era sempre stato nella disponibilità dei proprietari di immobili nella frazione e che l'attore, in passato, aveva ottenuto il permesso di intervenire sul tetto senza pregiudicare l'uso comune.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. I giudici hanno chiarito che, nel caso di beni in comunione, per usucapire la quota degli altri comproprietari non è sufficiente l'astensione degli altri dall'uso del bene, ma è necessario dimostrare un possesso esclusivo, esercitato in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere come unico proprietario.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che l'immobile era originariamente destinato a uso comune degli abitanti della frazione, in particolare come locale per il torchio. Tale destinazione era confermata da documenti storici e dalle testimonianze raccolte, che attestavano l'utilizzo del locale da parte di diversi membri della comunità, anche in tempi recenti. Inoltre, l'attore non aveva fornito prove sufficienti di aver compiuto atti idonei a mutare il titolo del possesso, escludendo gli altri comproprietari dall'utilizzo del bene. La Corte ha evidenziato che la sostituzione della serratura, avvenuta in tempi relativamente recenti, non era sufficiente a dimostrare un possesso esclusivo protratto per il periodo necessario all'usucapione, tanto più che a tale atto aveva fatto seguito una reazione da parte degli altri comproprietari.
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