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CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sentenza n. 674/2022 del 15-06-2022

principi giuridici

Il diritto di surrogazione dell'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 14 L. 222/1984, nel credito risarcitorio spettante alla vittima di illecito per la perdita della capacità lavorativa specifica, presuppone l'accertamento di un concreto danno patrimoniale derivante da tale perdita, gravando sull'ente l'onere di provare, secondo i criteri civilistici, che al momento dell'infortunio il danneggiato svolgeva un'attività produttiva di reddito e che, a causa del sinistro, sia venuta meno la capacità lavorativa specifica.

La surrogazione dell'ente assistenziale nel diritto al risarcimento del danno subito dall'assicurato è limitata alla misura in cui il responsabile abbia effettivamente causato un danno patrimoniale e fino al limite di quest'ultimo, non potendo l'ente surrogarsi per un ammontare superiore al danno effettivamente subito dal danneggiato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Surrogazione dell'INPS e Prova del Danno Patrimoniale da Perdita di Capacità Lavorativa


La Corte d'Appello di Torino si è pronunciata in merito a una controversia derivante da un'azione di surrogazione promossa dall'### a seguito dell'erogazione di un assegno ordinario di invalidità. Il caso trae origine da un incidente stradale in cui un pedone era stato investito da un veicolo, riportando lesioni fisiche. L'### aveva quindi agito in giudizio contro la compagnia assicurativa del responsabile civile e contro quest'ultimo, al fine di recuperare le somme versate al danneggiato a titolo di assegno di invalidità, sia per l'importo capitalizzato che per gli oneri accessori.
Il Tribunale di ### aveva rigettato la domanda dell'### ritenendo che l'ente previdenziale non avesse fornito la prova del danno patrimoniale subito dal danneggiato a seguito della perdita della capacità lavorativa specifica. In particolare, il giudice di primo grado aveva evidenziato l'assenza di documentazione comprovante l'attività lavorativa svolta dal danneggiato prima dell'incidente, il reddito percepito e l'incidenza del sinistro sulla sua capacità lavorativa specifica.
L'### ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo che l'oggetto della controversia non fosse una richiesta di risarcimento danni basata sulla prova del quantum, ma una richiesta di rivalsa in via surrogatoria del danno consistente nella liquidazione dell'assegno di invalidità, la cui entità sarebbe predefinita per legge.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello dell'### confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno ribadito che il diritto dell'### di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili incontra un duplice limite: l'ammontare dell'indennità corrisposta e l'entità del risarcimento dovuto dal responsabile all'assicurato. La Corte ha precisato che sia la surrogazione ordinaria che quella speciale presuppongono l'accertamento di un concreto danno patrimoniale conseguente alla perdita della capacità lavorativa specifica. In assenza di tale accertamento, l'### non può surrogarsi nel diritto controverso.
La Corte ha sottolineato che l'### è gravato dall'onere di provare il danno patrimoniale conseguente alla perdita della capacità lavorativa specifica, allegando e dimostrando che al momento dell'infortunio il danneggiato svolgeva un'attività produttiva di reddito e che a causa del sinistro sia venuta meno la sua capacità lavorativa. Nel caso di specie, l'### non aveva fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi ad affermare genericamente che il danneggiato svolgeva la professione di operaio.
La Corte ha evidenziato che l'### confondeva l'accertamento del danno subito dalla vittima con la quantificazione della capitalizzazione della prestazione di invalidità. La Corte ha richiamato un precedente della Cassazione, secondo cui l'ente assistenziale può surrogarsi nei confronti del responsabile solo nella misura in cui quest'ultimo abbia effettivamente causato un danno patrimoniale e fino al limite di quest'ultimo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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