CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sentenza n. 706/2022 del 27-06-2022
principi giuridici
In tema di mediazione, qualora le parti abbiano stipulato una proposta di acquisto immobiliare contenente un espresso richiamo ad un allegato recante la rinuncia del mediatore al diritto alla provvigione, e successivamente abbiano concluso un diverso accordo, senza alcun riferimento al predetto allegato, la rinuncia alla provvigione non può estendersi a quest'ultimo accordo, dovendosi interpretare il silenzio delle parti come volontà di escludere l'efficacia della rinuncia stessa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Validità della Rinuncia alla Provvigione di Mediazione Immobiliare: Necessaria la Specificità nel Mandato
La Corte d'Appello di Torino si è pronunciata in merito a una controversia relativa al pagamento della provvigione a un'agenzia immobiliare per la vendita di un immobile. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'agenzia nei confronti della venditrice, per il mancato pagamento del compenso di mediazione.
La venditrice si era opposta al decreto, sostenendo che sin dall'inizio delle trattative era stato pattuito, per iscritto, che la provvigione sarebbe stata a carico esclusivo dell'acquirente. A supporto di tale tesi, la venditrice aveva prodotto un documento, denominato "### di accettazione e rinuncia provvigione", nel quale l'agenzia rinunciava a qualsiasi compenso a titolo di provvigione per la vendita dell'immobile nei suoi confronti.
Il Tribunale di ### aveva accolto l'opposizione, ritenendo che la rinuncia alla provvigione da parte dell'agenzia fosse valida ed efficace, anche in considerazione del fatto che, in una successiva proposta d'acquisto, non vi era alcun riferimento espresso all'obbligo della venditrice di corrispondere la provvigione.
L'agenzia immobiliare ha impugnato la decisione di primo grado, sostenendo che la rinuncia alla provvigione era strettamente connessa a una specifica proposta d'acquisto, poi non andata a buon fine, e che, nella successiva proposta, accettata dalla venditrice, era previsto l'obbligo di corrispondere il compenso di mediazione.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello dell'agenzia immobiliare. I giudici hanno rilevato che, nella prima proposta d'acquisto, era stato espressamente richiamato l'allegato contenente la rinuncia alla provvigione, mentre nella successiva proposta, che ha portato alla conclusione della vendita, non vi era più alcun riferimento a tale allegato. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che non si potesse interpretare il contratto nel senso di ritenere valida la rinuncia alla provvigione anche per la seconda proposta.
La Corte ha quindi riformato la sentenza di primo grado, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la venditrice al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. La decisione sottolinea l'importanza della specificità e della chiarezza delle pattuizioni contrattuali, in particolare in materia di provvigioni di mediazione immobiliare. La rinuncia alla provvigione, per essere valida ed efficace, deve essere espressamente richiamata e confermata in relazione a ogni singola proposta d'acquisto, non potendosi estendere automaticamente a proposte successive, anche se relative al medesimo immobile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.