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CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sentenza n. 303/2024 del 17-09-2024

principi giuridici

Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, il requisito dell'inabilità di cui all'art. 22 L. 903/1965, in relazione all'art. 8 L. 222/1984, deve essere accertato esclusivamente in riferimento alla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa derivante da infermità o difetto fisico o mentale, senza che possano rilevare le condizioni esterne alla persona, quali il contesto socio-familiare o la possibilità di impiego delle residue capacità lavorative in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Rilevanza Esclusiva della Condizione Sanitaria per l'Accertamento dell'Inabilità ai Fini della Pensione di Reversibilità


La Corte d'Appello di Torino si è pronunciata in una controversia riguardante il diritto alla pensione di reversibilità, focalizzandosi in particolare sull'interpretazione del requisito dell'inabilità previsto dalla legge. La vicenda trae origine dal decesso di un pensionato e dalla successiva richiesta di pensione di reversibilità presentata dalla figlia, rigettata dall'### per mancanza del requisito sanitario.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto il ricorso della richiedente, basandosi sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che, pur non riscontrando un'assoluta e permanente impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, evidenziava l'incapacità della donna di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto, tenuto conto del suo quadro clinico e del contesto socio-familiare.
L'### ha impugnato la sentenza, contestando l'erronea individuazione dei criteri per l'accertamento del requisito sanitario e la carenza di prova del requisito reddituale e della vivenza a carico del padre al momento del decesso. La Corte d'Appello, dopo aver disposto una nuova CTU che ha confermato il quadro clinico della richiedente, ha accolto l'appello dell'### riformando la decisione di primo grado.
La Corte ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che interpreta l'articolo 8 della legge n. 222/84 in modo restrittivo, ritenendo che l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa debba essere determinata esclusivamente dall'infermità o dal difetto fisico o mentale, senza che rilevino le condizioni esterne alla persona, come il contesto socio-familiare o la possibilità di impiego delle energie lavorative residue. In sostanza, la Corte ha affermato che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, è necessario che la condizione di inabilità derivi direttamente e unicamente dalla patologia del soggetto, escludendo qualsiasi valutazione di carattere sociale o economico.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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