CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sentenza n. 149/2021 del 23-06-2021
principi giuridici
La servitù di edificare a confine, costituita per titolo, non include, in assenza di espresse previsioni, la facoltà per il fondo dominante di aprire vedute a distanza inferiore a quella legale sul fondo servente.
La mera collocazione di una catasta di legna, priva di stabilità e immobilizzazione al suolo, non configura una costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c.
L'impossibilità di rimozione di opere realizzate sul fondo altrui, derivante dall'acquiescenza del proprietario di quest'ultimo che ne abbia tratto utilità, preclude l'esperimento dell'azione di ripristino dello stato dei luoghi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Servitù di Costruzione a Confine e Apertura di Vedute: un'Analisi della Distinzione
La Corte d'Appello di Trento si è pronunciata in merito a una controversia tra due società, proprietarie di immobili confinanti, originata da una divisione proprietaria pregressa. La questione centrale riguardava l'interpretazione di una servitù di costruzione a confine e la sua estensione al diritto di aprire vedute.
La vicenda trae origine da un atto di divisione che aveva suddiviso un'unica proprietà in due porzioni distinte, attribuite a due società facenti capo a due fratelli. L'atto prevedeva una servitù che consentiva a una delle società di edificare a confine con la proprietà dell'altra. Successivamente, la società beneficiaria della servitù aveva realizzato una costruzione aprendo finestre e porte-finestre sul lato confinante con la proprietà dell'altra società. Quest'ultima aveva contestato l'apertura di tali vedute, ritenendola una violazione delle distanze legali.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della società che si riteneva lesa, ordinando la chiusura delle aperture. La società che aveva edificato aveva impugnato la sentenza, sostenendo che la servitù di costruzione a confine includesse implicitamente anche il diritto di aprire vedute, data la destinazione alberghiera dell'immobile.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la decisione del Tribunale. I giudici hanno sottolineato che la servitù di costruzione a confine non può essere interpretata estensivamente fino a comprendere anche il diritto di aprire vedute. Per la costituzione di una servitù di veduta, sarebbe stata necessaria una previsione specifica ed esplicita nell'atto costitutivo, che non era presente nel caso di specie. La Corte ha evidenziato che la servitù di costruzione a confine si limita a consentire l'edificazione a ridosso della proprietà altrui, ma non attribuisce automaticamente il diritto di affacciarsi su di essa.
Ulteriori punti controversi riguardavano la presenza di una catasta di legna posta a confine e l'esistenza di micropali infissi nel terreno. La Corte ha ritenuto che la catasta di legna non potesse essere considerata una costruzione stabile e che, pertanto, non fosse soggetta alle norme sulle distanze legali. Quanto ai micropali, i giudici hanno rilevato che entrambe le parti ne avevano tratto vantaggio, utilizzandoli per la costruzione dei rispettivi muri di sostegno, rendendone di fatto impossibile la rimozione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.