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CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Sentenza n. 9/2024 del 26-01-2024

principi giuridici

Nella vendita di beni di consumo, la denuncia dei vizi al venditore, ai sensi dell'art. 132, comma 2, cod. cons., deve avvenire entro due mesi dalla data in cui il compratore ha acquisito certezza obiettiva e completa del difetto, anche in modo graduale e in tempi diversi e successivi.

In tema di garanzia per difetti di conformità nella vendita di beni di consumo, il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 130 cod. cons., è ammissibile a prescindere dalla circostanza che il difetto sia o meno di lieve entità, qualora sia domandata successivamente alla richiesta di sostituzione o riparazione che non sia stata soddisfatta entro congruo termine o che abbia arrecato notevoli inconvenienti.

Il risarcimento del danno per il cd. fermo tecnico di un veicolo richiede la prova, da parte del danneggiato, non solo dell'indisponibilità del mezzo, ma anche dei pregiudizi patrimoniali concretamente subiti in conseguenza di tale indisponibilità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Vizi di Conformità nella Vendita di Beni Usati: Onere della Prova e Termini di Denuncia


La pronuncia in commento affronta una controversia relativa alla vendita di un'autovettura usata, focalizzandosi sui vizi di conformità e sulle tutele previste dal Codice del Consumo.
La vicenda trae origine dall'acquisto di un'automobile usata, che fin da subito manifestava problemi di consumo eccessivo di olio e perdite. L'acquirente, dopo aver tentato una riparazione non risolutiva presso la concessionaria venditrice, adiva le vie legali chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese di riparazione e il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato utilizzo del veicolo. Il Tribunale accoglieva integralmente le domande dell'acquirente.
La società venditrice appellava la decisione, contestando, tra l'altro, l'ammissibilità delle prove testimoniali, l'omessa pronuncia sull'eccezione di non operatività della presunzione di esistenza dei vizi al momento della consegna, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi, l'erronea valutazione della gravità dei difetti e l'accoglimento delle domande di restituzione delle spese di riparazione e di risarcimento del danno da fermo tecnico.
La Corte d'Appello, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di garanzia per vizi nella vendita di beni di consumo usati. In particolare, ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 132, comma 3, del Codice del Consumo, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, salvo prova contraria. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che l'acquirente avesse dimostrato che i vizi si erano manifestati entro tale termine, facendo decorrere il termine semestrale dalla data di consegna del veicolo, accertata mediante prova testimoniale.
Inoltre, la Corte ha precisato che il termine di due mesi per la denuncia dei vizi, previsto dall'art. 132, comma 2, del Codice del Consumo, decorre dalla data in cui il consumatore ha scoperto il difetto, e non dalla data della sua mera manifestazione. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'acquirente avesse denunciato tempestivamente i vizi, in quanto la denuncia era intervenuta entro due mesi dal momento in cui aveva acquisito piena consapevolezza della gravità dei difetti riscontrati.
La Corte ha confermato la risoluzione del contratto, ritenendo che i vizi riscontrati fossero di gravità tale da compromettere il corretto funzionamento del veicolo e da rendere inefficace la riparazione tentata dalla venditrice. Ha altresì confermato la condanna alla restituzione delle spese di riparazione, in quanto, ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo, il venditore è tenuto a ripristinare la conformità del bene senza spese per il consumatore.
Tuttavia, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da fermo tecnico, ritenendo che l'acquirente non avesse fornito alcuna prova concreta dei pregiudizi economici subiti a causa del mancato utilizzo del veicolo. La Corte ha precisato che, in materia di risarcimento del danno, non è sufficiente allegare l'evento lesivo, ma è necessario provare anche l'esistenza e l'entità del danno-conseguenza.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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