CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sentenza n. 5717/2019 del 24-12-2019
principi giuridici
In tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., la motivazione, anche se succinta, è sufficiente a soddisfare il requisito di cui all'art. 823, comma 1, n. 7, c.p.c., qualora consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dagli arbitri e di comprendere le ragioni della decisione.
In tema di valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito, ivi compreso il collegio arbitrale, che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, non è tenuto ad esporre specificamente le ragioni del proprio convincimento, potendo il richiamo, anche per relationem, all'elaborato peritale implicare una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo seguito dal consulente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità del Lodo Arbitrale e Sufficienza della Motivazione: Un Commento alla Sentenza della Corte d'Appello di Venezia
La Corte d'Appello di Venezia si è pronunciata in merito all'impugnazione di un lodo arbitrale, sollevata da una società in stato fallimentare contro una società committente. La controversia originava da un contratto di subappalto, in cui la società fallita, in qualità di subappaltatrice, aveva eseguito lavori in diversi cantieri per conto della committente. A seguito di contestazioni sul pagamento del corrispettivo, la questione era stata deferita ad arbitri.
Il collegio arbitrale aveva condannato la committente a versare alla curatela fallimentare una somma significativamente inferiore rispetto a quella pretesa, riconoscendo altresì il diritto della committente a trattenere una parte del corrispettivo a titolo di garanzia, in ragione della mancata consegna di polizze fideiussorie e del documento unico di regolarità contributiva.
La curatela fallimentare ha impugnato il lodo, eccependo la nullità per carenza o apparenza della motivazione, e chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio (CTU). La curatela sosteneva che il consulente non avesse effettuato sopralluoghi per verificare le opere eseguite e che il credito vantato fosse di importo superiore a quello riconosciuto dagli arbitri.
La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione, ritenendo il lodo valido e adeguatamente motivato. I giudici hanno evidenziato che l'art. 829 n. 5 c.p.c. prevede la nullità del lodo solo in caso di mancanza dei requisiti di cui all'art. 823 c.p.c., tra cui l'esposizione sommaria dei motivi. Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato la presenza di una motivazione, seppur sintetica, nelle pagine del lodo.
La Corte ha inoltre sottolineato che, in materia di quantificazione di lavori eseguiti, il rinvio all'elaborato peritale è sufficiente a motivare la decisione, soprattutto quando si tratta di valutazioni contabili basate su documentazione prodotta dalle parti. I giudici hanno richiamato il principio consolidato secondo cui, quando il giudice aderisce alle conclusioni del CTU, non è tenuto a esplicitare le ragioni di tale adesione, potendo il richiamo all'elaborato implicare una valutazione positiva del percorso argomentativo del consulente. Tale principio, secondo la Corte, vale a maggior ragione nel caso del lodo arbitrale, che richiede una motivazione sommaria rispetto alla sentenza.
La Corte ha infine rilevato che il CTU aveva esaminato la documentazione contabile e preso in considerazione i rilievi delle parti, rendendo superflua la necessità di sopralluoghi, data l'impossibilità di verificare materialmente le opere a causa delle modifiche intervenute nei cantieri e del proseguimento dei lavori con altre imprese. La validità del lodo ha precluso, di conseguenza, ogni riconsiderazione del merito della controversia.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.