CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sentenza n. 2037/2020 del 24-08-2020
principi giuridici
L'occultamento dei vizi della cosa venduta, idoneo ad esonerare il compratore dall'onere della denuncia ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., non può consistere nel semplice silenzio del venditore, ma richiede una specifica attività illecita diretta, attraverso adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio.
La mera tinteggiatura delle pareti interne di un immobile prima della consegna, pur in presenza di vizi strutturali preesistenti, non costituisce di per sé prova univoca e adeguata dell'intento del venditore di occultare tali vizi, non escludendo la possibilità che tale intervento sia stato eseguito al fine di migliorare le condizioni generali d'uso del bene.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Vizi Occulti e Decadenza dall'Azione di Garanzia nella Vendita Immobiliare
Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Venezia ha affrontato una controversia relativa alla vendita di un immobile e alla successiva comparsa di muffa, focalizzandosi in particolare sul tema della decadenza dall'azione di garanzia per vizi.
La vicenda trae origine da una compravendita immobiliare. Successivamente all'acquisto, l'acquirente lamentava la comparsa di muffa all'interno dell'appartamento, attribuendola a carenze strutturali preesistenti. L'acquirente agiva quindi in giudizio nei confronti dei venditori, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. I venditori si difendevano eccependo la decadenza dell'acquirente dall'azione di garanzia, per il mancato rispetto del termine di otto giorni dalla scoperta del vizio per la relativa denuncia, previsto dall'articolo 1495 del Codice Civile.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda dell'acquirente, ritenendo che i venditori avessero occultato il vizio, rendendo quindi inapplicabile il termine di decadenza. Tale conclusione si fondava principalmente sulla circostanza che i venditori avevano provveduto a tinteggiare le pareti dell'immobile prima della consegna, fatto interpretato come un tentativo di nascondere la presenza della muffa.
La Corte d'Appello ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dei venditori. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che la semplice tinteggiatura delle pareti, pur potendo rappresentare un accorgimento per migliorare l'aspetto dell'immobile, non costituisse di per sé una prova sufficiente dell'intento doloso dei venditori di occultare un vizio preesistente. La Corte ha sottolineato che, per escludere l'operatività del termine di decadenza, è necessario dimostrare una specifica attività illecita del venditore, diretta a nascondere il vizio con adeguati accorgimenti. Nel caso specifico, non era stata fornita alcuna prova di una tale condotta da parte dei venditori. Di conseguenza, l'acquirente, avendo denunciato il vizio oltre il termine di otto giorni dalla scoperta, era decaduto dall'azione di garanzia.
La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui l'onere di provare l'occultamento del vizio grava sull'acquirente, il quale deve dimostrare che il venditore era a conoscenza del difetto e ha posto in essere un comportamento attivo per nasconderlo. In mancanza di tale prova, il termine di decadenza di otto giorni per la denuncia del vizio rimane pienamente applicabile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.