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CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sentenza n. 1290/2022 del 06-06-2022

principi giuridici

Nell'azione revocatoria fallimentare, l'intervento adesivo dipendente del creditore ammesso al passivo fallimentare è inammissibile, in quanto l'esistenza del diritto di credito del singolo creditore non dipende né è connessa con il petitum dell'azione revocatoria, né l'esito di questa produce effetti di giudicato, neppure riflessi, sulla posizione creditoria del partecipante al concorso.

Nel rito ordinario, scaduto il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, è ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente e non quello principale o litisconsortile (o adesivo autonomo), che introducono una nuova domanda, già preclusa alle parti originarie.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Azione Revocatoria Fallimentare e Ammissibilità dell'Intervento di Terzi: Un Caso di Incompatibilità e Tardività


La Corte d'Appello di Venezia si è pronunciata in merito a un'azione revocatoria fallimentare promossa da una società in amministrazione straordinaria (###) contro altre società (### of ### e ### per la ### e i ### srl), al fine di ottenere la revoca di pagamenti effettuati in un periodo sospetto, ritenuti lesivi della par condicio creditorum. La vicenda trae origine dalla gestione di valori depositati presso i caveau di ###, poi confluita in una procedura concorsuale.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda di ###. Successivamente, era intervenuta nel giudizio un'ulteriore società (###), creditrice di ###, chiedendo l'accoglimento delle domande di ### o, in subordine, il riconoscimento di una quota dell'importo che ### of ### fosse condannata a pagare a favore di ###, in quanto proprietaria dei beni depositati. Il Tribunale aveva respinto anche la domanda di ###.
La Corte d'Appello, investita del gravame, ha confermato la decisione di primo grado, sebbene con motivazioni parzialmente diverse. I giudici di secondo grado hanno rilevato che l'intervento di ###, pur qualificabile come adesivo, era inammissibile. Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, hanno evidenziato che il diritto di credito del singolo creditore ammesso al passivo fallimentare non è connesso al petitum dell'azione revocatoria, né l'esito di quest'ultima produce effetti di giudicato sulla posizione creditoria del partecipante al concorso. Il pregiudizio derivante da un esito negativo dell'azione revocatoria, infatti, si configura come un mero pregiudizio di fatto, insufficiente a legittimare l'intervento, neppure in forma adesiva dipendente.
Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'intervento, anche qualora avesse avuto natura autonoma, sarebbe stato comunque inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto successivamente alla prima udienza. In tal senso, la Corte ha ribadito che l'intervento autonomo, comportando la proposizione di una nuova domanda, è soggetto alle preclusioni previste per le domande riconvenzionali, dovendo essere proposto nei termini previsti dal codice di procedura civile.
Infine, la Corte ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali, evidenziando che l'intervento era stato proposto nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda di ###, alla luce di precedenti provvedimenti che avevano escluso il trasferimento della proprietà dei valori depositati in capo a ###.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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