CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sentenza n. 151/2023 del 29-03-2023
principi giuridici
In materia di responsabilità civile per danni da esposizione ad amianto, l'accertamento della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in caso di malattia professionale, va individuato nel momento in cui l'interessato ha avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale, da intendersi nei termini oggettivi della sua conoscibilità, a prescindere dagli aspetti soggettivi inerenti al grado di conoscenza e cultura effettivi del danneggiato.
In tema di responsabilità civile per danni derivanti da attività libero professionale svolta in ambienti potenzialmente insalubri, l'applicazione dell'art. 2947, comma 3, c.c., che prevede un termine prescrizionale più lungo qualora il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, presuppone l'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, anche in assenza di querela o di procedimento penale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Esposizione ad Amianto e Responsabilità Civile: Analisi di una Sentenza in Materia di Risarcimento Danni
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa a una richiesta di risarcimento danni, sia iure hereditatis che iure proprio, avanzata da un soggetto in qualità di figlio di un medico deceduto a causa di un mesotelioma pleurico, patologia riconducibile all'esposizione all'amianto. Il ricorrente riteneva che la malattia del padre fosse stata causata dall'attività professionale svolta in passato, in parte come medico competente per conto di una società operante nel settore ferroviario, in parte come medico di base in un quartiere abitato prevalentemente da ferrovieri.
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendo che il diritto al risarcimento si fosse prescritto. Secondo il giudice, la responsabilità della società ferroviaria, qualora sussistente, doveva essere inquadrata nell'ambito della responsabilità aquiliana, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale. Tale termine, a suo dire, era ampiamente decorso al momento della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione.
La Corte d'Appello, investita della questione, ha confermato la decisione di primo grado, sebbene con motivazioni parzialmente diverse. I giudici di secondo grado hanno preliminarmente esaminato le eccezioni sollevate dalle società convenute, rigettando quella relativa al difetto di legittimazione passiva e accogliendo parzialmente quella relativa all'inidoneità dell'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di una delle società.
Nel merito, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della responsabilità come aquiliana, escludendo l'applicabilità dell'articolo 2087 del codice civile, che disciplina la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per la mancata adozione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti. I giudici hanno evidenziato che, nel caso di specie, il medico aveva svolto un'attività libero professionale, e non sussisteva un obbligo di protezione analogo a quello gravante sul datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
La Corte ha inoltre rilevato che, anche qualora si fosse ritenuto applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto per i reati, pari a sei anni, il diritto al risarcimento si sarebbe comunque prescritto, in quanto la diagnosi della patologia e la sua riconducibilità all'esposizione professionale erano note al ricorrente già da diversi anni prima della notifica dell'atto interruttivo.
Infine, la Corte ha esaminato la domanda di risarcimento del danno iure proprio, rigettandola per mancanza di prova del nesso causale tra l'attività svolta dal padre e la patologia che ne aveva causato il decesso. I giudici hanno evidenziato che le allegazioni del ricorrente erano generiche e non consentivano di accertare la sussistenza di una responsabilità delle società convenute. In particolare, la Corte ha richiamato una sentenza penale che aveva assolto il medico dall'accusa di omessa sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti della società ferroviaria, evidenziando come la sua presenza negli ambienti di lavoro fosse stata limitata e sporadica.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.