CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sentenza n. 2040/2023 del 18-10-2023
principi giuridici
In caso di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
In tema di simulazione assoluta del contratto, ove la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accid", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
La segregazione del patrimonio del debitore ed il vincolo impresso sui cespiti mediante la costituzione di un trust, impedendo ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinano una lesione della garanzia patrimoniale generica in violazione del principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., rispetto al quale deve essere formulato il giudizio di meritevolezza prescritto dall'art. 1322, c. 2, c.c..
Il credito nei confronti del fideiussore sorge con il rilascio della garanzia.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Trust e Tutela del Credito: Prevale la Sostanza sulla Forma
La Corte d'Appello di Venezia si è pronunciata su una vicenda complessa riguardante la costituzione di un trust e la sua opponibilità a un creditore. La controversia trae origine da un'azione promossa da una società finanziaria, cessionaria di crediti derivanti da contratti di leasing, nei confronti di alcuni soggetti garanti delle obbligazioni di una società poi fallita. La società finanziaria contestava la validità di un trust, denominato "###", istituito dai garanti, ritenendolo simulato e volto a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda principale, dichiarando la simulazione del trust e la sua conseguente nullità. Gli appellanti, ovvero i soggetti che avevano costituito il trust, contestavano tale decisione, sostenendo la legittimità dell'operazione, finalizzata alla tutela di un beneficiario e non a eludere le pretese creditorie.
La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado. I giudici hanno ritenuto che la costituzione del trust, avvenuta in un momento di difficoltà economica per la società debitrice e a ridosso di azioni legali intraprese dal creditore, fosse sintomatica di un intento elusivo. Particolarmente rilevante è stata considerata la circostanza che i disponenti, pur avendo formalmente trasferito la proprietà dei beni al trustee, avevano continuato a disporne come se nulla fosse cambiato, dimostrando la natura fittizia della segregazione patrimoniale.
La Corte ha sottolineato che, di fronte a tali elementi, lo scopo dichiarato del trust, pur astrattamente meritevole di tutela, non può prevalere. La segregazione del patrimonio del debitore, impedendo ai creditori di aggredire i beni, lede la garanzia patrimoniale generica sancita dall'articolo 2740 del Codice Civile. In sostanza, la Corte ha dato prevalenza alla sostanza sulla forma, ritenendo che l'operazione, pur formalmente corretta, fosse in realtà finalizzata a pregiudicare le ragioni del creditore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.