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TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sentenza n. 1162/2021 del 27-10-2021

principi giuridici

In tema di espropriazione forzata, l'opposizione all'esecuzione fondata sulla pignorabilità dei beni è inammissibile se proposta successivamente all'ordinanza di assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

In tema di esecuzione forzata mobiliare, l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 501 c.p.c. per la proposizione dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati dà luogo a nullità sanabile, rilevabile solo su eccezione di parte e non oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, salvo che il debitore non alleghi di non aver ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di detta udienza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione all'Esecuzione Forzata: Limiti Temporali e Pignorabilità dei Beni


La pronuncia in commento affronta il tema dell'opposizione all'esecuzione forzata, con particolare riferimento ai limiti temporali per la sua proposizione e alle questioni relative all'impignorabilità dei beni del debitore. La vicenda trae origine da un'esecuzione mobiliare promossa da un soggetto nei confronti di un altro, il quale proponeva opposizione agli atti esecutivi contestando la validità della procedura e l'impignorabilità dei beni aggrediti.
Il debitore esecutato contestava, in primo luogo, la violazione dell'art. 501 c.p.c., lamentando un termine a comparire inferiore a quello legale. In secondo luogo, eccepiva l'impignorabilità del proprio patrimonio personale in quanto presidente di un'associazione riconosciuta, nonché l'impignorabilità dei beni staggiti per mancata preventiva escussione del patrimonio associativo e per assenza di prova di attività compiute in nome e per conto dell'associazione. Ulteriori motivi di opposizione riguardavano la necessità di ridurre il pignoramento a causa di una pregressa cessione del trattamento pensionistico e l'impignorabilità di rapporti cointestati con terzi.
Il giudice adito ha rigettato l'opposizione in quanto infondata. In relazione alla presunta violazione dell'art. 501 c.p.c., il Tribunale ha rilevato che il termine tra la notifica dell'atto di pignoramento e l'istanza di assegnazione era stato rispettato. Inoltre, ha evidenziato che l'eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 501 c.p.c. determina una nullità sanabile, che non può essere rilevata d'ufficio né dedotta oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, salvo che il debitore non alleghi di non aver ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di detta udienza, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Quanto alle eccezioni di impignorabilità, il giudice ha richiamato l'art. 615, comma 2, c.p.c., come modificato dal d.l. 59/2016, convertito nella legge 119/2016, il quale prevede l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione per espropriazione proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha affermato che l'ordinanza di assegnazione del bene pignorato costituisce l'atto conclusivo del procedimento espropriativo, precludendo la proposizione di opposizioni relative all'impignorabilità dei beni, salvo che riguardino l'esistenza del titolo esecutivo o del credito. Pertanto, nel caso in esame, l'opposizione è stata rigettata con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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